Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5319 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5319 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOKHTAR MADANI LAMINE N. IL 30/08/1970
avverso l’ordinanza n. 1199/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 4 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro ha respinto l’opposizione presentata da Moktar Madani Lamine
avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Cosenza, in data 28 giugno
2012, che aveva disposto l’espulsione dello stesso, ai sensi dell’art. 16, comma
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Moktar personalmente, il quale deduce l’illegittimità del provvedimento per vizio
della motivazione e inosservanza delle condizioni ostative all’espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
E’ manifestamente infondata la violazione di legge denunciata e, quanto al
presunto vizio della motivazione, esso postula piuttosto una rivisitazione nel
merito della posizione del Moktar con riguardo alla disposta espulsione, non
consentita in questa sede.
Il Tribunale, peraltro, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, ha escluso la sussistenza di
condizioni ostative (il condannato, sposato con una cittadina italiana, è separato
dalla moglie e l’attuale compagna, insieme al figlio minore nato dalla loro
unione, non risulta essere in Italia, avendo il Moktar manifestato l’intenzione di
raggiungere i suoi congiunti che sono in Francia); il Tribunale ha, quindi,
apprezzato la pericolosità sociale dell’istante, più volte condannato anche per
maltrattamenti in famiglia e con pregiudizi di polizia.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,
ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
1
5, d.lgs. n. 286 del 1998.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.