Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53188 del 12/05/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53188 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udienza: 12/05/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
MOHAMAD KHIL MOBARIZ nato il 03/01/1995

avverso la sentenza del 07/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
GORIZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI
Il Proc. Gen. conclude per lapnullamento con rinvio
Udito il difensore

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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Gorizia ha disposto non doversi
procedere nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., aderendo
a quella opzione giurisprudenziale secondo cui – in presenza di più dichiarazioni mendaci
dell’imputato sulle proprie generalità ma in assenza di una definitiva prova che proprio quelle
fornite in occasione della elevazione del capo di incolpazione fossero false – il reato in esame
non possa configurarsi.
Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G., affidando la sua impugnativa ad una unica

1.1 Denunzia il P.G. ricorrente, ai sensi dell’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., violazione di
legge in relazione all’art. 495 cod. pen.. Osserva il ricorrente che la opposta opzione esegetica
abbracciata dal G.U.P. nella sentenza impugnata in ordine all’interpretazione del reato di cui
all’art. 495 cod. pen. non è condivisibile e che la stessa è peraltro da considerarsi minoritaria
nella giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte ; sostiene che, per la configurazione del
reato in parola, è sufficiente il mendacio sulle proprie generalità commesso dal reo in più
occasioni, senza che sia necessaria l’accertamento di quale sia l’occasione nella quale l’agente
abbia in realtà fornito effettivamente, le generalità false, circostanza che può venire invece in
rilievo in relazione al tempus commissi delicti e del conseguente maturarsi del termine
prescrizionale.
Osserva ancora il P.G. che al più si può sostenere che le condotte descritte nell’editto
accusatorio possano configurare più condotte attive avvinte dal vincolo della continuazione e
che, peraltro, a fronte di un comportamento decettivo del reo, non possa pretendersi che la
pubblica accusa assolva all’onere della prova di reperire aliunde la prova inconfutabile delle
corrette generalità dell’agente, e ciò soprattutto come nei casi in cui i soggetti interessati
provengano da realtà geo politiche lontane e senza strutture statali stabili ( come avvenuto nel
caso di specie ), giacché, altrimenti ragionando, si verrebbe a caricare la pubblica accusa di
una vera e propria probatio diabolica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre in primo luogo puntualizzare che è legittima la c.d. contestazione alternativa. Ed
invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che “In presenza di una condotta
dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva
qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il
giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto
tale metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato è messo in condizione di
conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale” (Sez.
1, n. 2112 del 22/11/2007 – dep. 15/01/2008, Laurelli, Rv. 23863601 ; cfr. anche Sez. 4, n.
10109 del 22/01/2007 – dep. 09/03/2007, Di Paola e altri, Rv. 23610701).
2

ragione di doglianza.

In questo senso va letta anche quella successiva giurisprudenza secondo la quale, nella
materia qui in esame, deve ritenersi integrare il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un
P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di
colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità,
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rn-on rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del
dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere
detto il vero (Sez. 5, Sentenza n. 7712 del 22/10/2014 Ud. (dep. 19/02/2015 ) Rv. 262836 ).

dell’editto accusatorio ( ove è contenuto un evidente refuso ove è indicato “almeno in due
occasioni” anziché correttamente “almeno in una delle due occasioni” ), si è in presenza di una
ipotesi nella quale l’imputato, in più occasioni, aveva declinato differenti generalità ( cfr. anche
: Sez. 5, n. 12195 del 20/09/2000 – dep. 28/11/2000, PG in proc. Lemrbi, Rv. 21867801).
De resto, va anche aggiunto che, diversamente opinando, si perverrebbe alla soluzione non
accettabile di porre a carico dell’accusa una probatio diabolica difficilmente superabile.
Senza invertire l’onere della prova, deve ritenersi come debba essere l’agente a fornire le
corrette indicazioni per la sua individuazione in sede di giudizio, e ciò attraverso l’assolvimento
un onere allegatorio che diventa necessario per addivenire alla sua assoluzione, giacché per la
integrazione del reato è sufficiente che l’agente indichi più dichiarazioni discordanti in merito
alla sua identità delle quali si abbia, in almeno in un caso, la cognizione della falsità.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente
che dovrà ripetere il giudizio, tenendo presente il principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12.5.2017

2.2 Sul punto, va invero precisato che, nel caso di specie e ben interpretando il contenuto

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