Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53185 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 53185 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova in composizione
monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa
dal Giudice di pace di Genova in data 01/07/2015, con cui Oneto Rosa e Nascio
Claudio erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei

1

danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli
artt. 110, 582 cod. pn ., in danno di Castagnino Carlo, in Lavagna, il 18/07/2009.
2. Con ricorso depositato il 08/10/2016 Oneto Rosa e Nascio Claudio ricorrono, a
mezzo del difensore di fiducia Avv.to Micaela Calzetta, per:
2.1. violazione di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ex art.
606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 420 ter cod. proc. pen.,
avendo il Giudice di pace omesso di concedere il rinvio per legittimo
impedimento della Oneto Rosa all’udienza del 15/06/2015, a fronte di un
certificato medico attestante l’impossibilità assoluta a comparire dell’imputata; la

con motivazione che ha richiamato le precedenti certificazioni prodotte
nell’interesse dell’imputata e l’età avanzata della stessa, senza che, tuttavia,
fossero stati disposti accertamenti sulle condizioni di salute della Oneto Rosa, né
che fosse stata fornita congrua motivazione in merito, palesandosi il riferimento
all’età dell’imputata come vera e propria violazione del diritto di difesa, non
potendosi sostenere – come si evincerebbe dalla motivazione della sentenza
impugnata – che la Oneto non abbia, per effetto della sua età, un diritto alla
difesa di pari grado rispetto ad ogni altro imputato, né essendo corretta
l’affermazione che l’imputata avrebbe rinunciato a rendere spontanee
dichiarazioni in quanto all’udienza del 16/10/2013 la difesa aveva rinunciato
all’esame dell’imputata, atteso che alla successiva udienza del 17/06/2015 era
stata rappresentata, da parte della difesa, la volontà dell’imputata di rendere
dichiarazioni, scelta che è stata, poi, in concreto, negata all’Oneto Rosa;
2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla
valutazione di attendibilità della parte civile e del teste Jurca Remus, in quanto al
momento dell’esame gli stessi risultavano imputati in un procedimento connesso,
a nulla rilevando la circostanza che in un momento successivo fosse poi
intervenuta una sentenza di assoluzione nei loro confronti, con la conseguenza
che la loro attendibilità avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio
maggiormente accurato;
2.3. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla
quantificazione della pena e del risarcimento del danno, relativamente ai quali la
motivazione sarebbe generica, nonché al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, su cui la motivazione risulterebbe del tutto
omessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito specificate.

2

sentenza impugnata, a sua volta, ha condiviso la decisione del primo giudice,

Quanto al primo motivo, le argomentazioni della sentenza sono, effettivamente,
in aperto contrastato con i consolidati principi della giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, avendo detta sentenza affermato che correttamente il primo
giudice aveva proceduto in assenza dell’imputata, ritenendo non legittimo
l’impedimento, alla luce della presentazione di altre certificazioni mediche, che
avevano determinato precedenti rinvii, considerata altresì l’età avanzata
dell’imputata, nata nel 1925, la patologia attestata dal certificato e la circostanza
che ella avesse rinunciato a rendere spontanee dichiarazioni.
Va considerato che, nel caso in esame, la difesa, all’udienza del 17/06/2015,

differimenti sempre per ragioni di salute, un rinvio in base ad un certificato
medico datato 15/06/2015, che attestava problemi deambulatori da parte della
Oneto Rosa, ed impossibilità a lasciare il domicilio, per rachialgia permanente e
cedimenti vertebrali multipli. Il rinvio, come detto, non era stato concesso dal
primo giudice, prescindendo da qualsivoglia accertamento e/o valutazione sulla
sussistenza o meno dell’impedimento, con motivazione che richiamava
semplicemente l’età avanzata dell’Oneto Rosa e la presenza di precedenti rinvii
per ragioni di salute; detta motivazione, quindi, era stata condivisa in sede di
appello.
Pacificamente il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a
comparire dell’imputato, dedotto mediante allegazione di certificato medico,
anche indipendentemente da una verifica fiscale, facendo ricorso a nozioni di
comune esperienza idonee a valutare la sussistenza o meno dell’impossibilità del
soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se
non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (Sez. 3,
sentenza n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494;
Sez. 5, sentenza n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819; Sez. 6,
sentenza n. 36636 del 03706/2014, F., Rv. 260814).
Ciò che, al contrario, non è assolutamente consentito al giudice, è prescindere
del tutto dalla valutazione della legittimità dell’impedimento, negando il diritto
dell’imputato a partecipare al processo, anche al solo fine di assistere all’udienza,
considerato che detta partecipazione all’udienza è diritto garantito, anche
indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attività processuali, quali
rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni, e non può ovviamente, soffrire
limitazioni o compressioni di alcun tipo, né, tantomeno, può essere considerato
oggetto di una tutela affievolito o ridotta in considerazione dell’età avanzata
dell’imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore.
La fondatezza del primo motivo di ricorso preclude l’esame delle ulteriori
dog li anze.

celebrata in primo grado, aveva chiesto, dopo aver ottenuto precedenti

Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, nonché di quella di primo
grado, ai sensi degli artt. 62, lett. b), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti
al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in
forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, e dispone

semplificata.
Così deciso in Roma, il 12/10/2017

Il Consigliere estensore

trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio. Motivazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA