Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5318 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5318 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REINA GIACOMO N. IL 10/06/1936
avverso l’ordinanza n. 341/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
del 20 settembre 2012 ha rigettato le istanze proposte da Reina Giacomo, in atto
detenuto in esecuzione della pena inflittagli con sentenza del 23 maggio 2006
dello stesso Tribunale, volte alla declaratoria di non esecutività della sentenza,
con sua conseguente scarcerazione, e alla restituzione nel termine per proporre
ricorso per cassazione.

il condannato, che, richiamata l’ordinanza, ne ha chiesto la riforma.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La riforma del provvedimento, indicato come sentenza di condanna, è
stata, infatti, richiesta in modo generico senza alcuna correlazione con gli
elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella ordinanza impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e indicare,
in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione – di

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

una somma, in favore della cassa delle ammende, nella misura che si stima equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Pres ente

DEPOSITATA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA