Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5318 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5318 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 17/09/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZITOLI DOMENICO N. IL 23/03/1982
avverso la sentenza n. 943/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

4

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Zitoli Domenico propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Bari, in data 11 gennaio 2013, con la quale, in parziale
riforma della decisione del Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, del

ed euro 200 di multa, per il reato cui agli articoli 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 del codice
penale, poiché, in concorso con altre due persone, si impossessava del frontalino
dell’autoradio marca Sony sottraendolo all’autovettura di proprietà di Capurso Ignazio,
che si trovava parcheggiata sulla pubblica via, in data 23 novembre 2005.
2. Avverso la pronunzia di primo grado proponeva impugnazione il difensore di fiducia
dell’imputato, chiedendo dichiararsi la nullità della notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, nonché di tutti gli atti
conseguenti, poiché entrambi gli atti erano stati notificati, in luogo non indicato, a mani
di Zitoli Francesca, qualificatasi come “sorella capace e convivente”, laddove la
residenza dell’imputato era in via Solferino n. 31, in Corato, già a decorrere dal 21
ottobre 2004 e non in via Cassia n. 3 del medesimo paese. Nel merito, chiedeva
l’assoluzione per non avere commesso il fatto.
3. La Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’impugnazione nel merito, riformando la
decisione con riferimento all’entità della pena.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato
lamentando violazione di legge per nullità o assenza delle notifiche dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio in primo
grado, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con l’unico motivo di impugnazione la difesa di Zitoli Domenico ripropone le medesime
doglianze poste a fondamento dell’atto di appello, rilevando che, già a decorrere dal 21
ottobre 2004, quindi in data precedente la commissione del reato per il quale si
procede, l’imputato abitava in Corato, alla via Solferino n. 31 e non in via Cassia n. 3.
Nonostante ciò, sia l’avviso di conclusione delle indagini, che il decreto di citazione a
giudizio erano stati notificati, in luogo non indicato, nelle mani di Zitoli Francesca,
qualificatasi come sorella capace e convivente (il primo atto) e nelle mani di persona
non esattamente identificabile (se la predetta sorella dell’imputato o altra persona,
qualificatasi con nome e rapporto di parentela del tutto inventati). La difesa sostiene‘

22 gennaio 2009, l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione

che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Bari, tali nullità non
rientrano tra quelle per le quali opera la sanatoria e l’onere di eccezione entro il termine
previsto all’articolo 491, primo comma, del codice di rito, poiché l’articolo 181 stabilisce
tale limite processuale soltanto per le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178
e 179, secondo comma, del codice di rito. Al contrario nell’ipotesi di notifica effettuata
in luogo diverso dal domicilio eletto, a mani di persona convivente, che risulti in
concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del

comma, del codice di rito. Nel caso di specie la notifica è stata eseguita presso il
precedente domicilio dell’imputato e, in quanto tale, deve ritenersi “omessa”,
indipendentemente dal fatto che presso quel domicilio continuava ad abitare la famiglia
di origine dell’imputato.
2. La doglianza è infondata.
3. Il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione della citazione a giudizio in primo
grado, in quanto effettuata in luogo diverso e non conforme rispetto a quello risultante
dalla certificazione anagrafica.
4. Preliminarmente va osservato come non ricorra la prospettata inesistenza o mancanza
della notifica, poiché, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il domicilio
diverso da quello eletto, a mani di persona convivente, non può considerarsi
inesistente, e quindi equipararsi a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità
generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c) cod. proc. peri., e come tale
sanabile, quando sia comunque idonea, in concreto, a determinare la conoscenza
dell’atto da parte dell’imputato. Già le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che
la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di
persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una
ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di
regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 cod. proc. peri., lett. c)
soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di
cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di
rilevabilità di cui all’art. 180 citato, sempre che non appaia in astratto o risulti in
concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del
destinatario; nel qual caso integra, invece, la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art.
179 cod. proc. pen., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del
processo (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540, Palumbo).
5. Ne deriva, pertanto, che nel caso in esame la notificazione del decreto che disponeva il
giudizio non può essere considerata inesistente e quindi equiparabile ad una
notificazione “omessa”, ma deve, piuttosto, reputarsi idonea, in concreto, a determinare
la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

4

destinatario, ricorre nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’articolo 179, primo

6. Quanto al profilo della tempestività dell’eccezione, va rilevato che, in conformità con
l’indirizzo di questa Corte (per il quale v., tra le tante, Sez. 2, n. 32901 del 09/05/2007,
P.G. in proc. Batacchi, Rv. 237489; Sez. 4, n. 20545 del 08/02/2005, Cecconi, Rv.
231769; Sez. 6, n. 19674 del 30/03/2004, Seminario Roncal, Rv. 228337; e, con
riferimento alla nullità dell’art. 552 comma 2, Sez. 5, n. 43763 del 22/10/2008, Tarallo,
Rv. 241808; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008 Rv. 240255; Sez. 1, n. 46537 del
27/10/2005 – dep. 20/12/2005, Mesquita Da Cunha, Rv. 232981; Sez. 6, n. 34955 del

questione va intesa come nullità generale ed a regime intermedio ai sensi del
combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen, con la conseguenza che
la relativa eccezione è consentita se dedotta immediatamente dopo al suo verificarsi e,
comunque, entro la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, Sentenza n.
45581 del 24/10/2013). Nel caso in esame, come indicato anche dai giudici d’appello,
l’eccezione è stata tardivamente sollevata.
7. Per il resto, va ribadito che, dalle risultanze processuali, non risulta in alcun modo che
la notificazione, per come eseguita, fosse inidonea a determinare la conoscenza
effettiva dell’atto da parte del destinatario poiché, l’avviso di chiusura delle indagini,
come si legge nella sentenza di secondo grado, è stato notificato il 3 gennaio 2006 a
mani della sorella Francesca, che si era dichiarata capace e convivente e che non aveva
fatto, in alcun modo, presente che il fratello vivesse presso un’altra abitazione. Nello
stesso modo, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato il 6 ottobre 2006 a mani
della medesima persona, anche se, per mero ed evidente errore di trascrizione da parte
dell’ufficiale giudiziario, la stessa è stata individuata come moglie e non come sorella
convivente. Peraltro, il domicilio di via Cassia n. 3 compare nell’atto di nomina del
difensore, datato 5 marzo 2009, quale indicazione di residenza dell’imputato.
8. Nello stesso modo destituita di fondamento appare la questione prospettata dalla difesa
in ordine all’incertezza del luogo deputato alla notifica, poiché la circostanza che questo
non sia indicato nella relata dell’ufficiale giudiziario, non comporta incertezza o,
comunque, presunzione di diversità rispetto a quello menzionato nell’atto da notificare.
9. Infine, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, solo con l’atto di appello
la difesa produce il certificato storico di residenza contenente la scheda informativa
individuale del comune di Corato, dal quale emerge il trasferimento, a partire dal 21
ottobre 2004, del prevenuto dall’abitazione di famiglia a quella di via Solferino n. 31. In
mancanza di comunicazione da parte dell’interessato del mutamento di domicilio,
correttamente Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante tale documentazione.
10.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

05/06/2003, Rebeschi, Rv. 226364; n. 1043 del 2013 Rv. 253843), la nullità in

Così deciso in Roma il 17/09/2014

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