Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53171 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 53171 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CHAHMI YOUSSEF nato il 04/01/1986
BEN HALIMA MOHAMMED nato il 17/08/1989

avverso la sentenza del 14/10/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
cd,_
lettetsefitte le conclusioni del PG
CA-LQ.–r-rt–j((?- \`

eagb
CeZ
Cra2/c01-12–,1(ael2

4-,- -nl–7 -yì! (g■i_

C<___QQA, Data Udienza: 05/10/2017 RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Padova, pronunciando nei confronti di CHAHMI YOUSSEF e BEN HALIMA MOHAMMED a seguito della concorde richiesta delle parti., applicava la pena agli stessi ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.. Pertanto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati contestati e quelli di cui alla sentenza n.65/2015 emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona il 21.1.2015, irrevocabile il 2.3.2016, precisando che l'aumento di pena per i reati di cui alla 500,00 di multa, così rideterminata la pena stabilita nella citata sentenza di applicazione della pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, in mesi 3 di reclusione ed C 500,00 di multa, ritenuto più grave il delitto contestato al capo 1E) per Chahmi e al capo 2C) a Ben Halima, la pena complessiva di anni 5 di reclusione ed C 14.000,00 di multa, ciascuno a Chahmi Youssef e Ben Halima, così ridotta la pena per la scelta del rito per entrambi (Vi è errore materiale nel dispositivo della sentenza Chahmi diventa Chami); con condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; con interdizione in perpetuo dai PP.UU, con espulsione dal territorio dello Stato a pane espiata ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90; con ritiro della patente di guida per anni 1 e confisca di quanto in sequestro; con conferma nel resto della citata sentenza n.65/2015 del GIP di Verona. Gli imputati venivano giudicati per i reati previsti dagli artt. 81 c. 2, 110 cod. pen. 73 c.1, 73 c.1 bis, 73 c.4, 73 c.6 DPR 309/90 per molteplici episodi di acquisizione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, avvenuti nelle province di Padova, Venezia, Treviso, Bergamo, Ciserano e Rovigo tra l'aprile e l'ottobre 2014. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con due distinti atti, CHAHMI YOUSSEF e BEN HALIMA MOHAMED, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: CHAHMI YOUSSEF • Nullità della sentenza per indeterminatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e per erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art.606 lett. b) cod. proc. pen. Il ricorrente propone impugnazione limitatamente alla disposta confisca del cellulare Nokia e del computer portatile. 2 sentenza n.65/2015 è nella misura complessiva di mesi 3 di reclusione ed C Rileva che il sequestro avveniva in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito del presente procedimento, mentre il ricorrente si trovava, per altra causa, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In tale occasione, trovato in possesso dei beni, ne veniva disposto il sequestro. Nessun collegamento oggettivo vi era tra i beni e il reato commesso ed il giudice non forniva idonea e specifica motivazione sul punto. rilevando l'estraneità dei beni con le indagini, ne chiedeva la restituzione all'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, relativamente alla disposta confisca dei beni in sequestro. BEN HALIMA MOHAMED • Nullità della sentenza per indeterminatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che il giudicante, pur riconoscendo all'imputato un ruolo subalterno e molto più limitato nel tempo rispetto al coimputato, avrebbe adottato lo stesso trattamento sanzionatorio per entrambi disattendendo i criteri di congruità ed equità di cui agli artt. 132, 133 cod. pen. Rileva, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione all'irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente. Nella sentenza impugnata le considerazioni elaborate sono limitate unicamente al coimputato. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 4.7.2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati. 2. Per quanto riguarda la confisca degli strumenti elettronici vi è adeguata e congrua motivazione, a pagina 5 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il collegamento funzionale dei beni al reato. 3 Del resto, nel corso del procedimento, lo stesso pubblico ministero In relazione alla sanzione del ritiro della patente vi è specifica motivazione a pagina 6, dove viene evidenziata anche la pericolosità sociale di Ben Halima. Sul punto, va ricordato, che, in tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale ad una fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti con contestuale applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida; conf. Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, De Lisi, Rv. 243398 ove si è sottolineato che, in materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida di cui all'art. 85 Dpr. 309/90 ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. Ebbene, tale onere di motivazione risulta pienamente assolto laddove il giudice del patteggiamento, ai fini del giudizio di pericolosità, ha dato conto che i fatti contestati e ascritti agli odierni ricorrenti costituiscono attività di spaccio di stupefacenti ad alto livello„ svolto in maniera organizzata, professionale e continuativa, con notevoli mezzi economici, forniture costanti di sostanze di due tipi ad alta concentrazione (si vedano i principi attivi delle droghe sequestrate), con plurimi clienti che, a loro volta, non sono i consumatori finali, bensì spacciatori ad un livello intermedio. Tali fatti -ricorda ancora il provvedimento impugnato - sono stati commessi in un ampio arco temporale, da soggetti particolarmente abili nell'occultare la loro attività illecita alle forze dell'ordine: si pensi al fraudolento utilizzo di documento di guida intestato a persona diversa, EC CHAHMI Andelaziz, espediente che ha permesso al Chahmi di circolare pur essendo privo della patente di guida e noleggiare autovetture 'presso il concessionario TASINATO Auto S.r.l. di Campalto (VE) e di guidare gli stessi. La spregiudicatezza ed abilità criminale del Chahmi - conclude la sentenza- sono documentate anche dall'iniziativa adottata per prendere in locazione un garage dove nascondere la droga da smerciare (informativa del 2.10.14, pag. 220. e seguenti). E anche il Ben Halima, sia pure per un periodo più limitato, si è dedicato al reperimento e alla vendita di stupefacenti con ruolo subalterno solo al Chahmi, quindi ad alto livello e con le medesime caratteristiche di professionalità, organizzazione e capacità di movimentare grossi quantitativi di droghe di ottima qualità. Anche attualmente - si rileva in ultimo-egli risulta coinvolto in traffici illeciti, come evidenziato' nell'informativa 4 dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31563 del 9/7/2009, Falco, Rv. 244557, in relazione trasmessa 1'8 c.m.: egli ha ripreso a frequentare pregiudicati per spaccio ed è stato controllato da ultimo il 4 marzo, in una macchina dentro la quale i cani hanno fiutato la recente presenza di stupefacenti in tale contesto era in possesso di 4.400,00 euro in contanti, somma verosimilmente da ricondurre all'attività delittuosa. 3. In ultimo, va sottolineato come risulti manifestamente inammissibile il motivo sulla dosimetria della pena applicata. ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti e dando anche atto, oltre che della corretta qualificazione giuridica dei fatti, della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. In proposito deve rilevarsi che, con la sopra richiamata pronuncia a Sezioni unite n. 5838/2014, è stato ancora una volta ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di una pena contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex multis Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen). In particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che l'istituto del patteggiamento trova il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. 5 Nel provvedimento impugnato, il giudice, nell'applicare la pena concordata, Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (cfr. sez. 6 n. 1838/2004). Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla congruità della medesima risulta effettuata con sufficiente dispendio Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017 motivazionale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA