Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5317 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5317 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNINO CALOGERO N. IL 01/08/1953
avverso l’ordinanza n. 650/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Lecce ha respinto il reclamo proposto da Mannino Calogero avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, adottato il 16 marzo
2012, in tema di liberazione anticipata.

novembre 2012, ha dichiarato di proporre ricorso senza presentare i motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 20 settembre 2013.

Avverso la predetta ordinanza il Mannino, con dichiarazione in data 6

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