Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53169 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53169 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI ANTONY nato il 24/12/1985 a TORINO

avverso l’ordinanza del 08/02/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato DI BIAGIO MARIA PAOLA del foro di ROMA in sostituzione
dell’avvocato CARRARO BARBARA FRANCESCA del foro di MILANO in difesa di
GABRIELI ANTONY che deposita nomina a sostituto processuale e chiede
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 05/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8.2.2017 il Tribunale di Milano, in sede di appello ex
art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, in parziale riforma dell’ordinanza
impugnata – che aveva respinto la richiesta cautelare del PM – ha applicato la
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antony Gabrieli in
relazione ai reati di furto di cui ai capi a), b), f) della provvisoria imputazione.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore,

lamentando quanto segue.
I) Vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di
colpevolezza.
Deduce che l’ordinanza si fonda solo sul riconoscimento fotografico avvenuto
da parte delle persone offese e che lo sviluppo della motivazione è inficiato dalla
mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo.
II) Violazione di legge in relazione all’elemento della attualità dell’esigenza
cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Deduce che il concetto di attualità vada fatto coincidere con quello di
immanenza, nel senso di riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli
alla commissione di nuovi reati, mentre nel caso l’attualità del pericolo viene
rapportata ad episodi che risalgono agli anni 2014 e 2015, senza alcuna
considerazione in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato, giacché
ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle
esigenze cautelari.
III)

Motivazione apodittica in ordine alla inadeguatezza di misure diverse da

quella carceraria.
Deduce che sul punto la motivazione è carente e che neanche viene spiegato
per quale motivo gli arresti domiciliari non sarebbero adeguati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa
Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle
ordinanze relative a misure cautelari personali.
2.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure
cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla

2.

consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito
di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare
prospettiva dei procedimenti incidentali

de libertate

(cfr. S.U. n. 11 del

22/03/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell’art. 606 cod.

2.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del
tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall’art. 292
cod. proc. pen., che ricalca il modulo configurato dall’art. 546 cod. proc. pen.,
con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non
di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. S.U., n. 11
del 21/04/1995, Rv. 202002).
2.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione
delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile
soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che
riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del
08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).
2.4. L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza
(art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è,
quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche
norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed
i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato; il
controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti.
Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo
la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità
accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione
della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).

3. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno ricorso.

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proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).

4. In ordine alla censura sub I), mette conto evidenziare che, nel caso di
specie, lo sviluppo della motivazione non può dirsi inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l’affermata
sussistenza del requisito della gravità degli indizi trova giustificazione in un
organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato
attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (cfr. Sez. 4, n.
22726 del 11/05/2016).
Il Tribunale, invero, ha incensurabilmente ritenuto che il materiale

sicure individuazioni fotografiche degli autori dei furti in questione (fra cui il
Gabrieli) da parte delle persone presenti ai fatti, avvalorate da ulteriori elementi,
in particolare, quanto al capo a): dalla comparazione delle immagini estrapolate
con la foto dell’indagato, da cui si ricava una netta sovrapposizione delle stesse
(l’uomo ha baffi e pizzetto, folte sopracciglia e taglio dei capelli identici); quanto
al capo b): le immagini ritraenti il Gabrieli sono del tutto sovrapponibili alla sua
foto dell’album; quanto al capo f): l’individuazione della persona offesa è stata
ritenuta attendibile in quanto effettuata a breve distanza dai fatti e con
descrizione dell’autore compatibile con l’età e le caratteristiche (pizzetto e
baffetti) del Gabrieli.

5. Quanto alla censura sub II), si deve qui ribadire che in tema di esigenze
cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una
prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze
prossime alla valutazione cautelare, seppur non specificatamente individuate, né
tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio
non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una
valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della
personalità dell’indagato, valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui
si procede (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri).
Una simile valutazione risulta correttamente espletata dal Giudice della
cautela, sulla scorta della considerazione che l’indagato è soggetto stabilmente
dedito a furti nelle gioiellerie, come si evince dal precedente specifico a suo
carico e dai numerosi e più recenti precedenti giudiziari che lo vedono coinvolto,
arrestato e sottoposto a misure custodiali, fino all’anno 2016, per procedimenti
riguardanti furti di gioiellerie avvenuti in diverse città italiane.

6. Quanto alla censura sub III), si osserva che la motivazione dell’ordinanza
impugnata non è affatto apodittica in tema di scelta della misura, poiché il
Tribunale, con valutazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto

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investigativo consente di ravvisare la gravità indiziaria, sostanziandosi nelle

come la sistematicità degli illeciti di cui si è reso protagonista l’indagato denoti
inaffidabilità del medesimo al rispetto di misure cautelari che richiedano un
necessario atteggiamento collaborativo del soggetto cautelato, con conseguente
necessità di applicare la misura maggiormente afflittiva, quale unica misura
idonea a fronteggiare adeguatamente l’elevato pericolo di recidiva riscontrato.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. Va, inoltre, disposto che copia del presente

perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli immediati
adempimenti a mezzo fax.
Così deciso il 5 ottobre 2017

provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame

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