Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53167 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53167 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
AKERELE STEVE ADEMOLA OLUSOLA nato il 05/10/1957
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG

//v n

n t sí

Data Udienza: 05/10/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13.1.2016 la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Akerele Steve
Adennola Olusola di sospensione del titolo esecutivo, con restituzione nel termine
per impugnare la sentenza n. 562/2011 emessa dalla stessa Corte nei confronti
del predetto.
Il giudice di merito ha ritenuto la piena validità del titolo esecutivo in quanto

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di fiducia
dell’interessato, affidato a due motivi.
I) Violazione di legge in relazione alla ritenuta regolarità della notifica a
mani del difensore dell’estratto contumaciale, nonostante l’imputato avesse
dichiarato il proprio domicilio per le notifiche in Aprilia (Via Falterona).
II) Vizio di motivazione per avere la Corte contraddittoriamente riconosciuto,
da una parte, la domiciliazione ad Aprilia del prevenuto, dall’altra la regolarità
della notifica al difensore, peraltro mai avvenuta a mani ma a mezzo fax.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, chiede che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
L’accesso agli atti processuali, consentito in funzione della natura della
censura svolta, evidenzia come la notifica dell’estratto contumaciale sia stata
regolarmente eseguita al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc.
pen., in quanto la notificazione nel domicilio dichiarato dall’interessato [Via
Falterona 6 – Aprilia (LT)] era divenuta inidonea per irreperibilità del destinatario
all’indirizzo indicato (vedi relata negativa dell’ufficiale Giudiziario in data
24.9.2012: “non potuto notificare perché non risulta all’indirizzo”).
Pertanto nessuna violazione di legge o vizio di motivazione ricorre nel caso
di specie, risultando processualmente regolare la notifica dell’estratto
contumaciale al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

2

regolarmente notificato a mani del difensore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2017

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