Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53165 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53165 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILI BLERIM N. IL 20/08/1980
avverso l’ordinanza n. 206/2017 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
16/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lettElsentite le conclusioni del PG Dott. 61 ,,,A
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Data Udienza: 28/09/2017

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Ancona, con la ordinanza impugnata, rigettava in sede
di appello cautelare la impugnazione proposta da HALILI Blerim avverso il
provvedimento del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato la richiesta di

misura domiciliare con eventuale applicazione di presidi per il controllo
elettronico a distanza.

2. Il Tribunale del riesame riteneva la persistenza della esigenza del
pericolo di fuga e di quello di recidivazione criminosa, desumendoli sia dalle
modalità della condotta del prevenuto, che aveva manifestato la volontà di
allontanarsi dai luoghi di commissione dei reati, portando con sé la
refurtiva frutto di plurimi atti predatori ai danni di abitazioni comprese nel
comune di Fano, sia dalla personalità del prevenuto, irregolare in territorio
nazionale, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.
2.1 Riconosceva la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari,
sia per la saltuarietà dei controlli della PG, sia in ragione della insufficienza
del controllo elettronico a distanza al fine di prevenire la fuga dello HALILI.
Riconosceva altresì la proporzione della cautela rispetto alla sanzione da
applicare, atteso che medio tempore era stata pronunciata sentenza di
condanna per i fatti ascritti con l’applicazione di pena detentiva pari a
cinque anni di reclusione.

3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell’HALILI i denunciando violazione di legge e difetto di motivazione
in relazione ai riconosciuti profili di concretezza e di attualità del pericolo di
fuga e di recidivanza criminosa, con particolare riferimento alla valutazione
di adeguatezza della custodia in carcere quale unica misura adottabile
rispetto alle esigenze cautelari da preservare
3.1 Con una ulteriore articolazione deduceva violazione di legge e vizio
motivazionale con riferimento alla riconosciuta proporzionalità della misura
custodiale in carcere con l’entità dei fatti e con la misura della sanzione.
3.2 La difesa dell’HALILI depositava memoria difensiva con la quale
forniva maggiore esplicazione ai motivi di doglianza dedotti, richiamando
giurisprudenza del giudice di legittimità a sostegno del proprio ricorso.
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modifica della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come questa Corte ha ripetutamente affermato In sede di giudizio di
legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano
sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale
svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di
logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è
possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi

vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a
una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze
caute/ari.

(Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione

personale). (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083).

2. In particolare è stato affermato in relazione alla impugnazione delle
misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile
soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni
della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure
che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito
(sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.VI, 8.3.2012 n.11194);

3. Va ritenuto che, quanto al prospettato vizio di carenza e di manifesta
illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari da soddisfare, a
fronte di richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con
misura meno afflittiva e in particolare con la misura degli arresti domiciliari,
il giudice del riesame abbia fornito adeguato e logico riscontro alle
doglianze avanzate dal ricorrente.
3.1 In relazione a tali elementi il giudice della cautela, con motivazione
assolutamente congrua, articolata e condivisibile da una parte ha
evidenziato che la misura applicata rispondeva ai principi di adeguatezza e
di proporzionalità sanciti dall’art.275 cod.proc.pen., sia con riferimento ai
profili oggettivi dei reati contestati (pluralità di furti in appartamento
commessi con violenza sulle cose in un arco di tempo limitato in concorso
di persone e con contestazioni di ipotesi di ricettazione), da cui era
scaturita una pronuncia di condanna dell’HALILI alla pena detentiva di anni
cinque di reclusione, sia in relazione agli elementi da cui desumere la

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indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle

proclività del ricorrente alla recidiva e alla fuga (persona senza fissa
dimora, sprovvisto di permesso di soggiorno, gravato da plurimi e gravi
precedenti penali, con la recidiva specifica) il quale, a seguito della
commissione dell’ultimo episodio delittuoso (Gennaio 2016) da cui era
scaturito l’arresto dei correi, si era sottratto alla cattura spostandosi in
altra ragione e riuscendo ad essere rintracciato solo a seguito
dell’esperimento di intercettazioni telefoniche.

ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione, evidenziava, con
argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, come il profilo temporale
(oltre un anno di carcerazione sofferta) non consentisse una valutazione di
intervenuta riduzione della spinta criminale, considerato che l’HALILI non
aveva svolto in territorio italiano alcuna attività lecita e che il crimine
costituiva l’unico mezzo di sostentamento e, con riferimento al profilo della
possibilità di soddisfare aliunde le esigenze cautelari pure sussistenti, che
anche il sistema di controllo elettronico a distanza non sarebbe stato
sufficiente a prevenire il pericolo di fuga, laddove lo strumento consentiva
di rilevare l’avvenuta trasgressione, ma non a prevenire l’allontanamento
dell’internato dal luogo di detenzione.

5. Del tutto corretto è poi l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla
concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum
introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera

c)

dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare
non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di
concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del
reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui
sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche
modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato),
deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il
giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18
dicembre 2015, Gattuso).
5.1 Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel
contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i
fatti sub iudice, mettendo in evidenza il comportamento del prevenuto
coevo e successivo ai fatti (tentativo di mettersi in contatto con i correi e
abbandono dei luoghi ove erano stati commessi i reati in una prospettiva di
fuga dal territorio dello Stato), o in termini tali da giustificare la

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4. A fronte di tali emergenze il giudice del riesame, sulla scia della

concretezza e l’attualità del rischio di reiterazione criminosa e la attualità
delle esigenze da soddisfare, sia con riferimento al contesto criminoso in
cui il ricorrente si era posto ad operare, sia in ragione dei precedenti penali
di cui l’HALILI risultava gravato, sia infine in relazione alla possibilità di
trovare collaborazione e rifugio durante la fuga (intercettazioni telefoniche
che consentivano di rinvenire il prevenuto in Aversa presso la compagna di
nazionalità italiana).

delle spese processuali nonché seguono le disposizioni concernenti l’avviso
della presente pronuncia al direttore dell’istituto di reclusione ove il
ricorrente si trova in stato di custodia cautelare.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché
provveda a quanto stabilito dall’art.94 co. 1 ter disp.att. del cod.proc.pen.

Così deciso nella camera di consiglio in data 28.9.2017

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento

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