Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53163 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53163 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

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SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
nei confronti di:
GAROFALO VLADIMIRO N. IL 15/10/1979
GAROFALO VLADIMIRO N. IL 15/10/1979 avverso la sentenza n. 1078/2015 TRIBUNALE di MATERA, del
05/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI; ce,-)
1ette/si, le con lusioni del PG Dott. fr(
cA,c_e9

Uditi difensor Avv.;

1,0 d..ce

ei,elg c).

Data Udienza: 28/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Matera con
sentenza in data 5.5.2016 su richiesta dell’imputato, cui prestava consenso
il pubblico ministero, applicava a GAROFALO Vladimiro la pena di mesi due
giorni venti ed C 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale
di cui all’art.186 comma II lett.c) C.d.S., previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche; disponeva altresì la sostituzione della

2. Avverso detto provvedimento ricorreva il sostituto Procuratore
Generale della Repubblica di Ascoli Piceno deducendo violazione di legge
ai sensi dell’art.606 lett.b) c.p.p. in relazione all’art.186 comma II lett.c),
comma 2 quater C.d.S., evidenziando che alla sentenza di applicazione della
pena su richiesta non era seguita l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione chiedeva
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso risulta fondato in quanto l’art.186 2 quater C.d.S. prevede
che “le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si
applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”
mentre il giudice di Matera ha omesso del tutto di applicare la sanzione
amministrativa accessoria pure prevista dalla lettera c) del II comma di detta
norma che recita all’accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
due anni.

2. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla omessa
applicazione della sospensione della patente di guida con rimessione al
primo giudice per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

1

pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Matera.

Così deciso in Roma, il 28.9.2017.

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