Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53161 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53161 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

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suLricorsipropost4da:

SENTENZA

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
SILVESTRI RAFFAELE N. IL 10/11/1974
avverso l’ordinanza n. 133/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lettele conclusioni del PG Dott. A

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente la richiesta
di riparazione di ingiusta detenzione proposta da SILVESTRI Raffaele in
ragione della detenzione sofferta dal 30 Gennaio 2011 fino al 6 Aprile 2012
in stato di custodia in carcere e successivamente, fino 12 Ottobre 2012, in

per la commissione di reati concernenti gli stupefacenti e in relazione a tre
reati fine, ipotesi di reato in relazione alle quali dapprima il giudice di
primo grado, in relazione a due contestazioni, e infine la Corte di Appello
di Roma, avevano riconosciuto la estraneità del SILVESTRI.

2. La corte territoriale, esclusa la ipotesi impeditiva del dolo e della
colpa grave di cui all’art.314 comma I c.p.p. e ritenuta la ammissibilità e
fondatezza della pretesa del ricorrente, determinava l’indennizzo nella
misura di C 126.774,75, escludendo al contempo profili di indennizzo
integrativi per pregiudizi morali, familiari, biologici e patrimoniali in quanto
non dimostrati. Liquidava separatamente le spese del giudizio.

3. Avverso la suddetta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il
Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite l’Avvocatura dello Stato e la
difesa di SILVESTRI Raffaele.
3.1 La parte pubblica deduceva violazione di legge e vizio motivazionale
perché il giudice territoriale non aveva correttamente ottemperato
all’obbligo di verifica di cause impeditive all’accoglimento della domanda,
con particolare riferimento a profili di colpa grave riferibili al SILVESTRI
sulla base di un giudizio prognostico da compiersi sulla base del diverso
piano che sovraintendeva il giudizio riparatorio, valorizzando il concorso di
colpa del SILVESTRI in ragione delle frequentazioni e della contiguità con i
correi.
3.2 La difesa di questi al contrario deduce vizio motivazionale in relazione
alle ragioni di esclusione di una integrazione indennitaria rispetto al calcolo
aritmetico, atteso che il ricorrente aveva documentato gli ulteriori profili di
danno patito, soprattutto in relazione alle voci di danno patrimoniale,
morale esistenziale, biologico e familiare patiti dal prevenuto in
conseguenza dell’arresto e della applicazione della misura cautelare.

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stato di arresti domiciliari in relazione a ipotesi di associazione costituita

3. Con memoria pervenuta il 11/9/2017 il SILVESTRI riepilogava i
motivi di doglianza evidenziando gli aspetti di inammissibilità e
infondatezza del ricorso proposto dalla parte pubblica.

4. La procura Generale presso la Corte di cassazione concludeva per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

1. Il ricorso del ministero resistente è infondato e va disatteso.
Lo stesso invero si presenta privo di un percorso argomentativo sulle
ragioni per cui il SILVESTRI sarebbe versato in colpa grave, laddove il
giudice della riparazione scredita, soffermandosi sul giudizio espresso dalle
due sentenze di assoluzione, la prospettazione accusatoria, evidenziando al
contempo che il ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia aveva
indicato i motivi di frequentazione con alcuni degli altri soggetti, ritenuti
concorrenti nei reati per cui era stata riconosciuta la detenzione,
richiamando il periodo in cui il ricorrente gestiva una discoteca.
1.1 Ne consegue pertanto che neppure sul distinto piano prognostico che
sovraintende il giudizio di riparazione dell’ingiusta detenzione, che impone
al giudice della riparazione di valutare se il comportamento
extraprocessuale, ovvero se la condotta serbata dall’imputato nell’ambito
del processo si siano innestate, con rilevanza eziologica nel determinismo
della applicazione della misura cautelare, ovvero nel suo mantenimento,
possono essere ricavati profili di criticità in capo al SILVESTRI.
1.2 Invero nel caso in specie non pare possano essere invocati né i
principi enucleati dal giudice di legittimità in tema di connivenza passiva,
che pure richiede la verifica della consapevolezza in capo al ricorrente, che
chiede di essere indennizzato in ragione della carcerazione subita, della
illecita condotta realizzata dai soggetti con i quali lo stesso si era posto in
relazione, né quelli relativi alle frequentazioni malavitose, dal momento che
il SILVESTRI ha fornito puntuale evidenza delle ragioni, del tutto estranee
all’ambito criminogeno in cui i terzi operavano, per le quali si era talvolta
rapportato a soggetti inseriti nella indagine che aveva poi dato luogo ai
provvedimenti di cattura.

2. Il ricorso del SILVESTRI risulta invero fondato limitatamente alla
censura relativa alla misura della liquidazione delle spese processuali da
parte del giudice della riparazione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

Al contrario lo stesso deve essere rigettato con riferimento ai profili di
doglianza relativi alla misura dell’indennizzo liquidato.
Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo
restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice
della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di Euro 235,82
(Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664
del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura

dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, del 17/11/2011 n.
10123, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425).
2.1 Lo scostannento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari
specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale,
familiare, della vita di relazione, del pubblico discredito seguito all’evento,
che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini
di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella
agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata
della detenzione riconosciuta dalla normativa penai processualistica.
2.2 Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l’equità non
tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in
maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la
valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da
atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per
così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà,
sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che
come alone di discredito sociale (sez.IV, 1.4.2014 n.21077 Silletti, Rv.
259237).
2.3 Invero il giudice nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve
sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane
ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum
arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione
adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del
controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez.III, 1.4.2014 Chaaij,
Rv. 259940).

3. A detti principi, nella sostanza, ritiene che il giudice della riparazione
si è attenuto fornendo puntuale evidenza dei profili di danno indennizzati,
dando al contempo sufficiente giustificazione delle ragioni della esclusione
dell’indennizzo per ulteriori voci di pregiudizio pure richieste (sez.IV,
6.12.2016, D’Elia, Rv. 269077).
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patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà,

3.1 In particolare ha rappresentato, con struttura argonnentativa breve,
lineare e coerente con le risultanze processuali, che non risultava
indennizzabile il danno patrimoniale da impresa, ovvero il danno alla salute
del genitore in conseguenza dell’arresto del figlio ovvero un maggiore
importo a titolo di danno morale in ragione del discredito sociale, laddove
di tali ulteriori profili di danno non era stata fornita una concreta evidenza,
essendo stato rimesso l’eventuale accertamento e la conseguente
liquidazione alla valutazione del giudice della riparazione sulla base degli

3.2 Ha invero evidenziato, con adeguato costrutto logico giuridico, che
era onere del ricorrente, sulla base degli ordinari principi civilistici, di
fornire contezza dell’an del pregiudizio, rappresentando la ricorrenza di un
danno patrimoniale che costituisse diretta conseguenza dell’attività di
impresa esercitata, e non già il mero riflesso negativo, assolutamente
opinabile, della temporanea assenza di uno dei soci, ovvero di un danno
biologico e morale, autonomamente indennizzabili, dovuto alle ripercussioni
negative della cautela sofferta, piuttosto che alla celebrazione del processo
che risultava instaurato all’esito dello svolgimento delle indagini.
Ugualmente non dovuto risultava il pregiudizio alla integrità psico fisica,
non essendone stata fornita adeguata dimostrazione di una patologia
permanente quale conseguenza della privazione della libertà personale.

4. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa del
SILVESTRI si duole della misura della liquidazione delle spese processuali
liquidate dal primo giudice tenuto conto che le stesse risultano indicate in
termini aritmetici senza alcun riferimento alla fonte normativa da cui la
Corte risulta essersi mossa, ovvero a eventuali riduzioni operate per profili
compensatori, pure previsti dal codice civile ovvero autorizzate dai
medesimi parametri forensi approvati con D.M. 103.2014 n.55, così da
risultare comunque molto inferiori ai limiti stabiliti per scaglione dal
medesimo testo normativo. Di talchè si impone l’annullamento della
ordinanza impugnata limitatamente a questa questione con rinvio al giudice
della riparazione per nuovo esame sul punto.

5. Il rigetto di entrambi i ricorsi sui temi principali di impugnazione
giustifica, in presenza di soccombenza reciproca,

la integrale

compensazione tra le parti delle spese processuali del grado, mentre in
relazione alla questione rinviata all’esame della Corte di Appello di Roma,

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atti processuali del giudizio penale.

quest’ultima provvederà all’esito a liquidare le spese processuali tra le parti
anche in relazione al presente giudizio.
5.1 II Ministero ricorrente, risultato interamente soccombente rispetto ai
temi di impugnazione da questi sollevati, deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Erario (cfr. S.U.
26.6.2006 Ministero del Tesoro in proc.De Benedictis; sez.III, 22.10.2003,
Min.Eco. in proc.Salvi, Rv. 228442).

Rigetta il ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze e lo condanna al
pagamento delle spese processuali.
Sul ricorso di SILVESTRI Raffaele, annulla la ordinanza impugnata
limitatamente al punto concernente la somma liquidata a suo favore e
posta a carico del Ministero dell’Economia e Finanze per le spese del
giudizio, e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Roma,
cui rimette il regolamento delle spese tra le parti in ordine a tale questione
anche per il presente giudizio; compensando per il resto le spese tra le
parti per questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28.9.2017

P.Q.M.

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