Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5316 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5316 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 767/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO

1. Antonov Roman, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, ricorre
personalmente a questa Corte avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Messina che ha respinto i reclami riuniti, da lui proposti per
presunto omesso inoltro di tre lettere raccomandate e furto dei relativi

2.

L’Antonov deduce l’abnormità e l’illogicità del provvedimento del

Magistrato, lamentando la lesione del suo diritto alla corrispondenza, pur non
essendo stati ravvisati reati nel comportamento dell’Amministrazione
penitenziaria.

3.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo il Magistrato, con

motivazione ineccepibile e all’esito di accurata istruzione, escluso alcuna lesione
dei diritti di corrispondenza del detenuto, le cui missive sono state
regolarmente spedite.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

francobolli.

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