Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53156 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53156 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Guida Vito, nato I 02/08/1980

avverso la sentenza del 16/02/2017 della Corte di appello di Torino;
visti gl ■ atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Di Stabile, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Guida Vito era stato tratto a giudizio per rispondere:
-del reato (capo B) di cui agli artt. 81 cpv., 624 bis commi 1 e 3 in
riferimento all’art. 625 n. 4, 624 – 625 n. 7 c.p., perché, in Rivoli, in data
5/10/2008, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
introducendosi negli spogliatoi del Circolo Tennis Rivoli 2000, luogo destinato a
privata dimora, si era impossessato:
a) delle chiavi della autovettura intestata alla Everclean Srl, di un telefono

di euro 500,00), di tre carte di credito, nonché delle chiavi dell’abitazione,
sottraendoli a Grennese Roberto, che li deteneva nella borsa e nei vestiti (con
l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza);
b) dell’autovettura intestata alla Everclean Sri, con l’aggravante di aver
commesso il fatto su cosa lasciata per necessità e consuetudine alla pubblica
fede;
– del reato (capo A) di cui agli artt. 337, 61 n. 2 c.p., perché, in Rivoli il
successivo 6 ottobre 2008, colpendo con calci e pugni gli agenti del
Commissariato Polizia di Stato, Rivoli, che ebbero a raggiungerlo dopo un
inseguimento ed in particolare riuscendo a colpire con un calcio alla caviglia
l’Ass. Giovanni Chiama (che insieme ai colleghi stava bloccandolo per procedere
al suo controllo), aveva adoperato violenza per opporsi a pubblici ufficiali nel
compimento di un atto del loro ufficio.

2. Il Tribunale di Torino con sentenza 11/03/2009, emessa ad esito di
giudizio abbreviato – previa esclusione dell’aggravante della destrezza e con
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue
aggravanti ed alla recidiva contestata e ritenuta la continuazione – condannava
Guida Vito alla pena di anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di
multa.

3. La Corte di appello di Torino, esaminando l’impugnazione dell’imputato
(che aveva chiesto l’assoluzione dal reato di resistenza di cui al capo A quanto
meno ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. e una più mite determinazione della
pena in relazione al reato di furto aggravato di cui al capo B) con la sentenza
impugnata ha integralmente confermato la sentenza del Giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia,
propone ricorso l’interessato denunciando violazione di legge e mancanza di

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cellulare Nokia con relativa scheda sim, di un portafoglio (contenente la somma

motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale per il fatto di cui al
capo A.

5. Il ricorso è fondato.
Invero, la Corte territoriale, dopo un succinto riassunto dello svolgimento
del processo di primo grado, si è riferita (quanto meno, anche) a vicenda del
tutto diversa da quella oggetto del presente processo:
– sia perché è tornata ad affrontare il tema della sussistenza della
circostanza aggravante della destrezza (già esclusa dal giudice di primo grado),

– sia perché ha indicato come imputato anche tale La Porta (mentre
imputato nel presente procedimento è solo il Guida) e come persona offesa tale
Bruzzone (mentre la persona offesa dal furto di cui al capo B risulta chiamarsi
Gremese);
– sia perché ha indicato come data del furto il 8/7/2014 /(e non il
5/10/2008) e come data della sentenza di primo grado il 2/10/2009 (e non
1’11/3/2009).
Ne consegue che, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione
della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 26 0/2017.

in difetto di impugnazione del PM;

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