Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53154 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53154 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hafid Abdellah, nato il 01/01/1974

avverso la sentenza del 29/06/2016 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Di Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata ha
integralmente confermato la sentenza 10/07/2012 con la quale il Tribunale di
Chiavari aveva dichiarato Hafid Abdellah responsabile del delitto p. e p. dagli
artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (per aver venduto a Tasulo
Domenico, in data 06/09/2010, gr. 1,74 di eroina, dopo aver venduto allo stesso
Tasulo modica quantità di eroina in altre due occasioni nell’anno 2009) e lo

2.Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso
denunciando vizio di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata.
Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale si sarebbe
limitata a confermare la pena irrogata in primo grado, senza nulla dire in punto
di congruità o meno del complessivo calcolo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Invero, come noto, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di legittimità
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. n. 36382 del
22/09/2003, Dell’Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua”: cfr. Sez. 4, sent. n. 9120 del 4/08/1998, Urrata, Rv. 211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 16/06/2004,
Ronzoni, Rv. 229298).
3.2. Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, nel quale il
giudice di primo grado ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche
inconsiderazione dei precedenti ed ha ritenuto congrua la pena base di anni 1 di
reclusione ed euro 3 mila di multa avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 133
c.p..
Ed i giudici di appello, nel confermare il diniego delle attenuanti di cui
all’art. 62 bis, ha messo in evidenza che: a) l’imputato non aveva reso nel corso
del procedimento alcuna dichiarazione e non aveva tenuto alcun comportamento
che lo rendesse meritevole delle suddette attenuanti; b) la sostanza ceduta era
sì modesta, ma non era affatto esigua, in quanto conteneva oltre 9 dosi medie
singole di morfina; c) le condizioni di disagio, per essere rilevanti al fine di
ottenere il beneficio richiesto, non possono consistere nella mera condizione di

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aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3000 di multa

cittadino extracomunitario, irregolarmente presente sul territorio nazionale; d)
dagli atti era emerso il carattere non occasionale dell’attività di spaccio,
contestata all’imputato, avendo Tasulo dichiarato di avere acquistato altre dosi di
stupefacente dall’Hafid.
3.3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/10/2017.
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