Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53152 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53152 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLOSI SALVATORE nato il 07/11/1978 a CATANIA

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’inammissibilita’_

Data Udienza: 05/10/2017

4

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 24.11.2016 la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza emessa dal primo Giudice che, in sede di rito abbreviato, ha
condannato Salvatore Nicolosi alla pena di mesi 6 di reclusione e € 600 di multa
per il reato di tentato furto aggravato di alcune parti di una autovettura.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato,

cod. proc. pen.) quanto segue.
I)

Violazione di norme processuali in relazione alla omessa notifica

dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza contumaciale.
Deduce che l’estratto contumaciale è stato notificato al difensore
dell’imputato ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., nonostante il Nicolosi
avesse dichiarato il proprio domicilio presso la propria residenza (sita a Zafferana
Etnea in Via Nipitelli n. 22), per cui nel caso la notifica avrebbe dovuto essere
eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
II) Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della fattispecie
di cui all’art. 56 cod. pen.
Deduce che i giudici di merito hanno calcolato la pena senza operare la
riduzione di pena prevista dall’art. 56 cod. pen., nonostante l’imputazione
riguardasse una fattispecie di tentato furto aggravato.
III)

Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 69

cod. pen.
Deduce che i giudici di merito hanno omesso di bilanciare la riconosciuta
diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente) con la contestata
aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose).

3. Il primo motivo è privo di pregio, posto che la nullità dedotta,
pacificamente a regime intermedio, nel caso è comunque sanata ai sensi dell’art.
183, lett. b), cod. proc. pen., poiché la notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza all’imputato è preordinata alla eventuale presentazione
dell’impugnazione, che nel caso di specie risulta appunto regolarmente
presentata mediante tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di
merito (cfr., per un caso analogo, Sez. 3, n. 181 del 15/11/2007 – dep. 2008,
Hu, Rv. 23860601).

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lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.

4. I restanti motivi (sub II e III), che possono essere trattati
congiuntamente in quanto entrambi afferenti alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
4.1. Dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla Corte di
appello, si evince che il calcolo della pena è stato eseguito con le seguenti
modalità: pena base (già ridotta per il rito abbreviato) mesi 9 di reclusione e C
900 di multa, ulteriormente ridotta ex art. 89 cod. pen. a mesi 6 di reclusione e
C 600 di multa.

base in maniera del tutto anomala, in quanto la riduzione (di un terzo) per il rito
avrebbe dovuto essere applicata alla fine, successivamente all’applicazione della
diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. Inoltre, dalla motivazione non è dato
comprendere in che modo è stato considerato il tentativo di cui all’art. 56 cod.
pen., che come noto comporta una diminuzione da un terzo a due terzi della
pena stabilita per il delitto consumato; né è stata spesa una parola sul
bilanciamento dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla contestata
aggravante.
4.3. Soprattutto, la pena pecuniaria irrogata (C 600 di multa) è illegale, in
quanto determinata al di fuori del limite edittale massimo previsto per il reato in
questione (tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.), che per
il delitto tentato in disamina è pari a C 688 di multa (pena pecuniaria massima
per il delitto consumato pari a C 1.032 di multa, ridotta di un terzo per il
tentativo), cosicché, applicando l’ulteriore diminuzione di un terzo ai sensi
dell’art. 89 cod. pen. (e quindi trovando applicazione la pena di cui agli artt. 56,
624 cod. pen.) e quella di un ulteriore terzo per la scelta del rito, si comprende
come la pena pecuniaria finale avrebbe dovuto essere di gran lunga inferiore a
quella erroneamente determinata dal giudice di merito.
4.4. L’impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul
punto alla Corte d’appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso il 5 ottobre 2017

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Il Presidente

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4.2. Al riguardo va osservato che il giudice di merito ha determinato la pena

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