Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5315 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5315 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 334/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2012, il Magistrato di sorveglianza di
Messina ha rigettato il reclamo proposto da Antonov Roman, detenuto presso la
Casa circondariale di Bari in esecuzione della pena dell’ergastolo inflitta con
sentenza del 27 novembre 2008 della Corte d’appello di Genova, con il quale il

restituito al mittente con spreco di denaro, a seguito del suo trasferimento dal
carcere di Caltanissetta a Barcellona Pozzo di Gotto.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente Antonov Roman, che ne ha chiesto l’annullamento per essere
stato violato il suo diritto alla corrispondenza, perché il pacco pervenuto al
carcere doveva essere “inoltrato al luogo di trasferimento ma non abbandonato”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché l’ordinanza impugnata non è ricorribile
per cassazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le decisioni
del magistrato di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi
dell’art. 35 Ord. Pen., sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di
ogni contraddittorio e, essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica
cogente, non sono soggette a ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né a
ricorso per cassazione (tra le altre Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997,
dep. 19/04/1997 Guido, Rv. 207343; Sez. 1, n. 17270 del

07/03/2001,

dep. 28/04/2001, Paolello, Rv. 218821).
Si tratta, infatti, di provvedimenti la cui natura amministrativa e non
giurisdizionale non è lesiva di situazioni soggettive protette del detenuto, e, nella
specie, l’oggetto del reclamo attiene a dedotte irregolarità attinenti alla consegna
di un pacco postale, a seguito del trasferimento del ricorrente, in rapporto alla
quale non si profilano lesioni di diritti soggettivi.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la
colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento – in

2

reclamante si doleva di alcune irregolarità nella consegna di un pacco, perché

favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria, che appare congruo
determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013

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