Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53149 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53149 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SFERLAZZO ANTONIO N. IL 26/05/1969
avverso la sentenza n. 1582/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/04/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C
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(..,c,<,0(.0 ciLee Data Udienza: 28/09/2017 N. RG. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. SFERLAZZO Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brescia, che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose con violazione della normativa prevenzionistica sul lavoro, riduceva la pena in C 300 di multa. relazione all'art.129 cod.proc.pen. in ragione della mancata declaratoria della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza all'esito del giudizio di appello. 3. Il ricorso va accolto ove si deduce che il termine prescrizionale si era compiuto ancor prima della pronuncia di secondo grado. Invero a fronte di reato commesso in data 24 Luglio 2008, accertato in sei anni il termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art.157 I comma cod.pen. e in un anno e mesi sei il periodo massimo da sommare per atti interruttivi ai sensi dell'art.161 co.II cod.pen., il termine prescrizionale è venuto in scadenza in data 24 Gennaio 2016 e pertanto in data antecedente la sentenza emessa nel giudizio di appello, che è stata assunta alla udienza del 27 Aprile 2016. 4. Ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto emettere sentenza, ai sensi dell'art.129 I comma cod.proc.pen., con immediata declaratoria della causa di proscioglimento per la sopravvenuta causa estintiva. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata e il giudice di legittimità può procedere alla relativa declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.620 lett. I. cod.proc.pen. 5. In conclusione deve annullarsi la impugnata sentenza essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 28 Settembre 2017 Il Consigliere estensore Il PresiJnte Vincenzo omis Ugo Bellini () ILIV‘ s pr. Funzion Patrizi 4 2. Il ricorrente deduce violazione di legge di cui agli art. 157 e 160 cod.pen. in

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