Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53147 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 53147 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BELLINI UGO

ha pronunciato la seguente

,

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLIERI MARCO N. IL 20/12/1976
avverso la sentenza n. 631/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/05/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
é:/e

Udito, per parte civil ‘Avv
Udit; i klifensor Avv.

e

•Q.,(:_ c_Q i – LA.L.e.A.,.1,)
(,,List’l

t

c

Data Udienza: 28/09/2017


N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre PAOLIERI Marco avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, aveva rideterminato la pena nei suoi
confronti, in relazione alla ipotesi di cui all’art.186 lett.b) C.d.S. in mesi due di
arresto e in € 600 di multa, riducendo altresì la durata della sanzione amministrativa accessoria a mesi otto di sospensione della patente di guida.

ebbrezza alcolica non esisteva una fonte di prova legale e che ben poteva essere
utilizzata, nel caso in specie, la rappresentazione indiziaria fornita dall’esame
ematico praticato presso struttura ospedaliera pur in assenza della campionatura
delle procedure che consentissero un secondo livello di accertamenti o la possibilità di una controprova, ma soltanto ai fini diagnostici, soprattutto quando le
suddette risultanze erano avvalorate dalla verbalizzazione della presenza dei
profili sintomatici dell’ebbrezza (quali occhi arrossati, alito vinoso ecc.)
1.2 Sotto diverso profilo assumeva come del tutto ininfluente si presentasse la
circostanza che l’esame ematico fosse stato praticato a distanza di oltre un’ora
dal sinistro, laddove al momento dell’accertamento risultava integrata la soglia di
percentuale etilica di cui alla disposizione contestata, considerata la sostanziale
irrilevanza dell’andamento della curva alcolemica stante l’assoluta soggettività
dei criteri di assorbimento dell’alcol nel sangue e dell’assenza di prova contraria
in ordine al fatto che potessero essere intervenuti fattori interferenti idonei a falsare e risultanze suddette.

2. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e difetto motivazionale in
relazione all’affermata responsabilità contestando che gli esami emato-chimici di
primo livello eseguiti presso struttura sanitaria pubblica potessero assurgere al
rango di prova legale dello stato di ebbrezza alcolica, evidenziando pertanto
l’assoluta inadeguatezza e insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza del prevenuto; con una seconda articolazione deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in punto a durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per totale carenza di motivazione sulle ragioni per cui fosse stata determinata in misura superiore al minimo.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3.

In primo luogo va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del re-

ato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data

1.1 Il giudice di appello evidenziava che in materia di rilevamento degli stati di

N.

RG.

21 Luglio 2016 ai sensi dell’art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di
anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno, ai sensi dell’art.161 co.II cod.proc.pen. in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex
art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano

tecniche degne di essere considerate, anche se infondate in punto di diritto.

3.

Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impu-

gnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28.9.2017.

Il consigliere estensore
Ugo Bellini
U Lfi
.

Il Presidente
Vincenzd Romis

manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA