Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53143 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 53143 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CONTICELLI VINCENZO, nato a Marsala il 16.6.1967

avverso la sentenza in data 14.7.2014 del Tribunale di Marsala

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 14.7.2014 il Tribunale di Marsala ha
condannato Vincenzo Conticelli alla pena di quattro mesi di reclusione per
omesso versamento, in violazione dell’art.10-ter d.lgs. 74/2000, dell’imposta sul
valore aggiunto dovuta per l’anno 2008 per un valore complessivo di C
104.925,00. Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo, con un unico motivo in relazione al vizio di violazione di
legge, l’innalzamento della soglia di punibilità prevista dall’art.10-ter d.lgs.

Data Udienza: 26/01/2017

74/2000 ad C 250.000 a seguito delle modifiche apportate dal d. Igs. 158/2015,
di talchè il fatto contestatogli non costituisce più reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000,

nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011,

relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del
2000 è stato infine sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24
settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente
testo: «E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa,
entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione
annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun
periodo d’imposta».
Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella
parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, trova applicazione, per
il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda
l’importo di euro 104.925,00 quanto alla dichiarazione riferita all’anno di imposta
2008, inferiore alla soglia di punibilità di C 250.000,00, la sentenza impugnata
(tra l’altro come da concordi conclusioni rassegnate dalle parti all’odierna
udienza) deve essere annullata, per insussistenza del reato, posto che la soglia
di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato,
contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a
Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; da ult., Sez. 3, n. 3098
del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 26.1.2017

puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla

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