Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53141 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 53141 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
BONINI PAOLO nato il 11/08/1964 a MILANO
CATURANO LUIGI nato il 19/08/1969 a MADDALONI
CAVALIERE DANIELA nato il 18/09/1972 a NAPOLI
DE VIZIA NICOLA nato il 08/07/1970 a MONTEFUSCO
DE VIZIA VINCENZO nato il 25/07/1938 a MONTEFUSCO
GROSSI PAOLA nato il 04/12/1977 a TREVIGLIO
MURZI FULVIO nato il 29/12/1945 a PIOMBINO
NIGRO FRANCESCO nato il 26/06/1980 a AVELLINO
PALUMBO MARIA nato il 12/03/1951 a NAPOLI
ROSI STEFANO nato il 04/08/1960 a VIAREGGIO
VENTRONE LUCIANO nato il 27/10/1939 a MADDALONI
avverso la sentenza del 27/11/2012 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per:
“Inammissibilità del ricorso”.
Uditi i difensori Avv. Giuseppe Bana, Avv. Gennaro Iannotti, Avv. Angelo Vignola
– sost. proc. – e Avv. Sergio Cecilia – sost. proc. – che hanno concluso per: “Si
associano alle conclusioni del P.G. e chiedono l’inammissibilità del ricorso del PM
o il rigetto”.

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con
sentenza del 10 febbraio 2015, dichiarava il non luogo a procedere
perché il fatto non costituisce reato, nei confronti degli imputati Bonini

Vincenzo, Grossi Paola, Murzi Fulvio, Nigro Francesca, Palumbo Maria,
Rosi Stefano e Ventrone Luciano, relativamente ai reati di cui agli art.
110 cod. pen. e 260 d. Igs 152 del 2006.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge in relazione all’art. 425 cod. proc. pen.
e 2 del cod. pen. in quanto il G.U.P. ha erroneamente ritenuto che nel
caso in analisi si fosse verificata un’abrogazione tacita della norma (art.
260 d. Igs 152 del 2006).
Il Giudice erra nel ritenere abrogata la norma per una modifica
del regime di conferimento in discarica dei rifiuti (D.M. 10 settembre
2010), poiché la disposizione amministrativa non ha modificato la norma
penale. Agli indagati veniva addebitato il reato relativo all’attività
organizzata di smaltimento illecito di rifiuti, con la relativa falsificazione
della categoria degli stessi all’origine. L’atto falso rappresentava il
condiviso presupposto dell’attività criminosa, per tutti i compartecipi.
La modifica della norma amministrativa non ha influito sulla
normativa penale, come emerge da una serie di decisioni della
Cassazione.
2. 2. Violazione di legge in relazione all’art. 110, cod. pen. e
260, d. Igs. 152 del 2006, per avere il G.U.P erroneamente ritenuto non
configurabile il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti,

L)2FIA~”

Paolo, Caturano Luigi, Cavaliere Daniela, De Vizia Nicola, De Vizia

con la falsificazione delle certificazioni, e per non aver ritenuto
configurabile il concorso nel delitto di coloro che non erano gli autori
materiali della falsa certificazione.
L’illecito smaltimento dei rifiuti trovava il suo fulcro nella
falsificazione del certificato di classificazione (declassificandoli da rifiuti
pericolosi a rifiuti non pericolosi). L’aspetto della falsificazione era stato
oggetto anche di specifica memoria del P.M. del 14 dicembre 2015. La

discariche autorizzate per rifiuti pericolosi, o se, invece, in discariche
autorizzate per rifiuti non pericolosi.
Chi falsifica le certificazioni risponde sempre del reato di traffico
organizzato di rifiuti, senza nessuna abrogazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
3. Bonini Paolo, Grossi Paola e Murzi Fulvio hanno depositato
memoria difensiva. Bonini Paolo rappresenta che la discarica da lui
gestita (sita in Pomarance) è autorizzata a ricevere anche i rifiuti
pericolosi – allegava le relative autorizzazioni – e riteneva che sulla
natura della discarica stante l’assenza di impugnazione del P.M. si fosse
formato il giudicato.
Grossi Paola a sua volta rappresentava la definitività della
decisione del G.U.P che aveva escluso la sussistenza diP ticariche /4«individuate dal P.M. per la contestazione (Vice Presidente del consiglio di
amministrazione e legale rappresentante della società SADI servizi
Industriali S:P:A); in assenza di impugnazione della Procura sul punto.
Murzi Fulvio rappresentava che il P.M. non aveva impugnato in
Cassazione la sua assoluzione avvenuta anche per l’insussistenza del
dolo, avendo lui stesso segnalato, quale responsabile della discarica ASIU
di Piombino, all’ARPAT la sussistenza di un forte odore dai rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

certificazione serviva proprio a stabilire la destinazione dei rifiuti, se in

4. Il ricorso del P.M. risulta inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi e per genericità.
La decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, senza
contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l’assenza di
contestazione del reato di falso: “Ad ogni modo, venendo agli odierni
imputati, occorre dunque prendere le mosse dalla certificazione di cui
innanzi, ritenuta ideologicamente falsa -tuttavia alle imputate Palumbo e

Cavaliere Daniela sono i responsabili del laboratorio C.C.T.A. – Centro
Campano Tecnologia e Ambiente -.
La sentenza impugnata,contrariamente a quanto ritiene il P.M.
ricorrente ) non ritiene abrogato l’art. 260, d. Igs. 152/2006, ma
semplicemente individua la disciplina di conferimento dei rifiuti nelle
discariche (e in relazione alla successione di discipline sul punto, nel
tempo, individua l’assenza di comportamento illecito). Inoltre per i
titolari delle discariche, Murzi Fulvio e Bonini Paolo, la decisione rileva che
per il Murzi non sussiste il dolo, poiché egli stesso aveva denunciato il
fatto, dopo aver avvertito un forte odore dai rifiuti; per Bonini, titolare
della discarica di Pomarace, rileva come la sua discarica era comunque
autorizzata a ricevere anche i rifiuti pericolosi.
Infine per i trasportatori la decisione adeguatamente motivava,
senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come gli stessi non
avevano alcun interesse al trasporto di rifiuti non pericolosi – con
falsificazione dei documenti -, in luogo di quelli pericolosi, “basti pensare
che il trasporto di rifiuti pericolosi è certamente più oneroso di quello dei
rifiuti non pericolosi”.
Su questi punti il ricorso del P.M. risulta estremamente generico
in quanto non presenta motivi di legittimità contro la motivazione del
provvedimento, limitandosi a ritenerlo illegittimo e non motivato.

Cavaliere non è contestato alcun reato di falso -“. Palumbo Maria e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 15/11/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA