Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5314 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5314 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASkLANI FATION N. IL 17/02/1983
att z.10Dice Ceg. ièiDAQqAti ZLlt1lWlt
avverso il decreto n. 214/2012 tfRIBUNALE di VERONA, del
06/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

EL

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deliberato e
depositato il 6 settembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la
richiesta di Asslani (o Asllani) Fation volta ad ottenere la declaratoria di non
esecutività della sentenza emessa dallo stesso giudice, in data 4 ottobre 2011,

sette di reclusione per delitti in materia di sostanze stupefacenti e
contraffazione di patente di guida.
A ragione della decisione il giudice dell’esecuzione ha addotto che il decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale questa
Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile, con ordinanza del 20 aprile
2012, il ricorso proposto dall’imputato avverso la predetta sentenza, era stato,
contrariamente all’assunto dell’Asslani, ritualmente notificato al suo difensore,
avvocato Giampaolo Cazzola, e non anche all’altro difensore, avvocato Simone
Giuseppe Bergamini, essendo solo il primo abilitato al patrocinio davanti a
questa Corte, donde la corretta formazione del titolo esecutivo.

2.

Avverso

il

decreto suddetto ricorre per cassazione l’Asslani

personalmente, il quale deduce il vizio della motivazione nel triplice profilo della
mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.
Nessun avviso dell’udienza in camera di consiglio, tenuta da questa Corte il
20 aprile 2012, sarebbe stato notificato sia all’imputato, sia al suo unico
difensore, avvocato Simone Giuseppe Bergamini. La notificazione all’avvocato
Giampaolo Cazzola sarebbe nulla, poiché già revocato come difensore di fiducia
dall’Asslani fin dal 19 luglio 2011, ancor prima dell’emissione della sentenza del
Giudice per le indagini preliminari, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 4 ottobre
2011. Non essendo l’avvocato Bergamini, suo unico difensore, abilitato al
patrocinio davanti al giudice di legittimità, l’avviso dell’udienza camerale
avrebbe dovuto essere notificato allo stesso Asslani, il quale, al contrario, non
aveva mai avuto notizia del procedimento trattato da questa Corte fino alla
notificazione dell’ordine di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza in data 20 aprile 2012
dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, emessa il 4
i

1

ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicativa della pena di anni tre e mesi

ottobre 2011, per omessa notificazione alla sua persona della data di udienza
per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 610, comma 1, in
relazione all’art. 613, comma 4, cod. proc. pen., non essendo l’Asslani assistito
da difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione.
Osserva il collegio che il preteso errore di fatto, consistito nella mancata
rilevazione dell’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza camerale
all’imputato nonché al nominando difensore di ufficio, in mancanza di difensore

straordinario per cassazione (Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010,
dep. 09/02/2010, Sidibe, Rv. 245916 Sez. 6, n. 40628 del 16/10/2008,
dep. 30/10/2008, Iannò, Rv. 241526); mentre il medesimo errore, incidendo
sulla formazione di titolo esecutivo non impugnabile in via ordinaria, qual’é il
provvedimento emesso dalla corte di cassazione, non può essere dedotto
davanti al giudice dell’esecuzione.
Ne discende l’inammissibilità del proposto ricorso avverso il decreto del
giudice dell’esecuzione che ha rilevato la manifesta infondatezza della suddetta
richiesta dell’Asslani, pur dovendosene correggere la motivazione, in diritto,
sulla base dei rilievi che precedono circa la deducibilità del vizio denunciato solo
con il ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen., mentre il giudice

dell’esecuzione ha respinto la domanda ritenendola manifestamente infondata
nel merito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

di fiducia abilitato, avrebbe dovuto essere dedotto attraverso il ricorso

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