Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53133 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 53133 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ZELA GUXIM, nato in Albania il 28.8.1972

avverso la sentenza in data 19.6.2015 del Tribunale di Lanciano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19.6.2015 il Tribunale di Lanciano ha condannato
Zela Guxim alla pena di € 2.000 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del
reato di cui all’art. 96, comma 1 lett.g) d. Igs. 81/2008 per aver in qualità di
legale rappresentante della ditta F.11i Zela Naim e Guxim s.n.c. omesso di
aggiornare il POS (Piano Operativo di Sicurezza) mancante di più elementi fra
quelli indicati dall’allegato XV del medesimo decreto legislativo. Avverso la
suddetta pronuncia l’imputato ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso
per Cassazione articolando quattro motivi con i quali lamenta:
1) la sussistenza, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.125
c.p.p., di una motivazione meramente apparente non avendo la sentenza dato

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Data Udienza: 04/04/2017

alcun conto delle osservazioni svolte dalla difesa nella memoria ex art.415 bis
c.p.p. depositata il 7.11.2013, dell’interrogatorio dell’imputato e della
deposizione del teste a discarico;
2) l’omesso esame, in relazione al vizio motivazionale, di prove decisive,
ovverosia del fascicolo del PM contenente le dichiarazioni rese dall’imputato e la
deposizione rese dal teste Zela Errwin da cui emerge che la momento
dell’accesso della PG in cantiere la ditta dell’imputato non aveva ancora iniziato a
lavorare con conseguente mancato perfezionamento del reato in contestazione;
il mancato accertamento, in relazione al vizio di motivazione e di

violazione di legge, degli elementi mancanti nel POS, neppure emerse dalle
dichiarazioni rese dal teste dell’accusa ovverosia dal verbalizzante;
4) la mancata indicazione, in relazione al vizio motivazionale, della pena
base posto che la sanzione comminata, pari ad C 2.000 corrispondente al minimo
edittale non da conto di come si sia pervenuti a tale quantificazione considerando
la diminuzione prevista sia per il rito prescelto, sia per il riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Con ulteriore memoria depositata in data 17.3.2017 la difesa ha dedotto, ad
integrazione del ricorso, che nell’ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente il reato
contestato all’imputato doveva comunque trovare applicazione la causa di non
punibilità prevista dall’art.131-bis c.p. ricorrendone tutti i presupposti di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato.
La sentenza impugnata, che si limita in sole tre righe, nell’economia di una
pagina dedicata ai motivi della decisione, ad affermare che “dalla disamina delle
relazioni dei PP.UU e dall’esame testimoniale è emersa in modo evidente la
violazione posta in essere dal prevenuto che in piena fase lavorativa, a cantiere
aperto, veniva trovato sprovvisto del POS aggiornato siccome richiede la
normativa”, non consente di evincere in alcun modo le ragioni dell’affermata
responsabilità dell’imputato: non soltanto non viene indicato quale fosse il teste
ritenuto attendibile visto/due risultano i testimoni escussi, ovverosia il
verbalizzante ed il teste indicato dalla difesa i trattandosi di rito abbreviato
condizionato all’audizione di quest’ultimo, né le ragioni della ritenuta attendibilità
dell’uno a fronte delle divergenti dichiarazioni dell’altro testimone, ma non si
evincono neppure le omissioni nella redazione del piano operativo di sicurezza in
cui sia incorso l’imputato cui è stato genericamente contestato il mancato
aggiornamento di tale documento “in assenza di più elementi di cui all’allegato
XV del decreto legislativo 81/2008”. L’apparato giustificativo delle ragioni della
decisione è stato reso soltanto fittiziamente essendo di fatto del tutto assente

2

3)

l’esplicitazione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto al verdetto di
colpevolezza, così precludendo alle parti di contrastarlo con specifici motivi di
impugnazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Muovendo dal presupposto che la mancanza di motivazione della sentenza o la
sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la nullità (Sez. U., n.
3287 del 27/11/2008 – dep. 23/01/2009 Rv. 244118), è stato ritenuto con
univoca interpretazione di questa Corte che ricorre la motivazione apparente
quando le ragioni della decisione siano del tutto avulse dalle risultanze

apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in
cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia
soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del
19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 5, n. 9677 del
14/07/2014 – dep. 05/03/2015, Rv. 263100).
Ogni ulteriore motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al
Tribunale di Lanciano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Lanciano.
Così deciso il eitif.2017

processuali o vengano utilizzate argomentazioni di puro genere o di asserzioni

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