Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53131 del 23/03/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 53131 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
PALUMBO Benedetto, nato a Marano di Napoli (Na) il 11 aprile 1936;
PALUMBO Vincenza, nata a a Villaricca (Na) il 31 marzo 1975;

avverso la sentenza n. 5465/13 della Corte di appello di Napoli del 13 novembre
2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per prescrizione;
sentito, altresì, per i ricorrenti l’avv. Tammaro DIANA, del foro di Santa Maria
Capua Vetere, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 23/03/2017

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 novembre 2013, ha
parzialmente riformato, in accoglimento della impugnazione proposta da uno
degli imputati, la decisione con la quale, il precedente 20 maggio 2010 il
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, aveva dichiarato la penale

81, cpv, cod. pen. e 44, lettera b), del dPR n. 380 del 2001 e 349 cod. pen.,
per avere, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
eseguito delle opere edilizie in assenza del prescritto permesso a costruire, in
tal modo violando i sigilli apposti dalla Autorità al fine di assicurare la identità
e conservazione dello stato dei luoghi interessati e di Palumbo Vincenza
relativamente al solo secondo reato.
La Corte di appello partenopea, come detto, parzialmente accogliendo il
gravame degli imputati, ha dichiarato prescritto il reato edilizio ascritto a
Palumbo Benedetto, riformando la decisione del giudice di primo grado anche
con riferimento alla entità della sanzione irrogata, portata da mesi 7 di
reclusione ed euro 150,00 di multa a mesi 6 di reclusione ed euro, rigettando
nel resto la impugnazione dei prevenuti.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per
cassazione i due imputati, deducendo, con separati atti, i seguenti argomenti.
Quanto a Palumbo Vincenza, essa ha dedotto la manifesta illogicità della
motivazione nella parte in cui viene ritenuta la sua consapevolezza
dell’avvenuta violazione dei sigilli in ragione della entità dei lavori, ove agli atti
vi è la dichiarazione che gli stessi non richiesero più di due ore di tempo e
sono consistiti nella posa in opera di talune tegole e furono svolti in una
giornata in cui la prevenuta, per quanto documentato, fu sottoposta a visita
medica per cui era assente dalla propria abitazione.
E’, altresì, contestata la entità della sanzione irrogata, superiore ai
minimi edittali, e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Quanto a Palumbo Benedetto, questi, oltre a censurare la dosimetria
sanzionatoria, ha osservato che la violazione dei sigilli e intervenuta il giorno
immediatamente successivo alla loro apposizione e non vi è alcun elemento
che possa far ritenere che egli fosse consapevole dell’avvenuto sequestro
dell’immobile.
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responsabilità di Palumbo Benedetto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, con le conseguenze che saranno di seguito
indicate.
Deve rilevarsi che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la
affermazione della penale responsabilità dei due prevenuti in ordine alla
imputazione concernente la violazione dell’art. 349 cod. pen. essendo già

prescrizione.
Osserva, a questo punto, il Collegio come manifestamente illogica sia la
motivazione della sentenza in relazione sia alla affermazione della
responsabilità dell’uno che dell’altra imputata in ordine al reato loro
contestato in concorso.
Infatti, quanto alla posizione di Palumbo Benedetto, pur avendo la Corte
di Napoli dato atto della circostanza che il sequestro e la relativa apposizione
dei sigilli non furono operazioni eseguite alla presenza del prevenuto e che fra
detta operazione e la effrazione è intercorso un breve lasso di tempo (un
giorno), la Corte territoriale, anziché valutare la eventuale evidenza dei sigilli
medesimi, verificando se gli stessi fossero stati apposti in maniera tale che
non potesse sfuggire ad un osservatore medio la circostanza che in tal modo
si era inteso assicurare la immutabilità dello stato dei luoghi, ha postulato la
esistenza di una massima di esperienza secondo la quale la Palumbo
Vincenza, soggetto alla cui presenza si era provveduto ad eseguire il
sequestro e che era stata nominata custode del bene in questione, ne avrebbe
dovuto con certezza informare immediatamente il coimputato.
Ciò è stato sostenuto dalla Corte senza che sia emerso alcun elemento
che possa avere fatto, almeno, presumere se non accertare la esistenza di
contatti fra i due imputati nel lasso di tempo – piuttosto breve per come
riconosciuto dalla stessa Corte territoriale – intercorso fra la esecuzione del
sequestro e la contestata violazione dei sigilli.
Per ciò che attiene alla posizione della altra imputata, cui fin dalla
sentenza di primo grado era stata attribuita la sola violazione dei sigilli e non
anche il reato edilizio, la motivazione della Corte di Napoli è incentrata sulla
esistenza in capo alla Palumbo dell’interesse al completamento delle opere di
copertura, argomento che, sia pure con talune riserve, potrebbe valere
quanto alla contravvenzione edilizia ma non certo con riferimento alla
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stato prosciolto il Palumbo dal restante reato edilizio per intervenuta

violazione dei sigilli, e sulla circostanza che si sarebbe trattato di opere di non
scarsa entità.
Si tratta di elementi, in quanto del tutto estranei alla materialità del
reato contestato, privi di valenza indiziaria a carico della Palumbo, non
potendosi solo sulla base di tali dati ritenere che la stessa, pacificamente
impegnata nella giornata in cui la violazione dei sigilli si è realizzata per una
visita medica specialistica, abbia, con il proprio apporto causale, contribuito

apposizione dei sigilli.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
Non vi è luogo ad un annullamento con rinvio, volto a consentire alla
Corte di Napoli di colmare le evidenziate aporie motivazionali, posto che, in
ragione del lungo tempo trascorso dalla ipotizzata commissione del reato
contestato, si tratta di una condotta maturata in data 3 aprile 2007, lo stesso
è, oramai, ampiamente prescritto.
L’accogìimento del primo motivo di ricorso formulato dagli imputati
comporta evidentemente l’assorbimento dei restanti motivi.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

alla avvenuta immutazione dello stato dei luoghi successivo alla avvenuta

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