Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53130 del 23/03/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 53130 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

DEPOYrK1 1 C \;CELLEMA
22 ‘:O’V 2017

sul ricorso proposto da:
GAELI Gianluca, nato a Milano il 27 febbraio 1971;

ti CA ‘1

Luana

avverso la sentenza n. 11067/2011 del Tribunale di Milano del 4 cllubre ztr11

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per prescrizione;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Alberto SANJUST di TEULADA, del foro dì
Milano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 23/03/2017

RE
aní

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 ottobre 2011 il Tribunale di Milano ha dichiarato
Gaeli Gianluca responsabile dei reati di cui agli artt. 24, comma 1, e 69 del
dPR n. 164 del 1956, rispettivamente, in relazione all’art. 77, lettere a) e c),
del dPR n. 164 del 1956, per avere omesso le necessarie cautele
antinfortunistiche consistenti nella previsione ed apprestamento di idonei
parapetti ai ponteggi realizzati su di un edificio e per non avere dotato di

medesimo edificio; lo ha pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra i
reati contestasti e concesse le attenuanti generiche, alla pena, peraltro
sospesa, di euro 2500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Avverso detta sentenza, successivamente al positivo esperimento del
ricorso per essere rimesso in termini, ha interposto impugnazione di fronte
alla Corte di appello di Milano, con atto del 20 maggio 2015, il prevenuto,
difeso dall’avv. Ettore de Magistris, lamentando la mancata notificazione
dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio;
tali atti, infatti, in mancanza di elezione di domicilio dell’imputato, dovevano
essere notificati presso la sua residenza anagrafica, viceversa gli stessi erano
stati indirizzati presso la cessata sede legale della impresa della quale il Gaeli
era il legale rappresentante; essendo, però, tale sede stata,
antecedentemente spostata altrove, le notificazioni non erano state eseguite
per irreperibilità del destinatario, sicché le stesse erano state reiterate presso
il difensore di ufficio dell’imputato.
In via subordinata il ricorrente ha lamentato la mancata qualificazione
del fatto come particolarmente tenue con il conseguente proscioglimento del
medesimo.
Con nota del 15 giugno 2015 la Corte di appello di Milano, rilevato che la
impugnazione era stata proposta avverso una sentenza suscettibile
esclusivamente di ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti
a questa Corte.
Dopo che il processo era stato assegnato all’esame della VII Sezione
penale di questa Corte, alla udienza del 27 novembre 2015 ne è stata
disposta la restituzione a questa III Sezione penale, non essendo emersi
elementi di manifesta inammissibilità.

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idonei parapetti le rampe ed i pianerottoli delle scale in costruzione del

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva, preliminarmente, questa Corte che la impugnazione è stata
proposta dalla difesa del ricorrente avverso una sentenza con la quale il
medesimo era stato condannato esclusivamente alla espiazione di una pena
pecuniaria; siffatta sentenza, pertanto, visto l’art. 593, comma 3, cod. proc.

pen., soggetta solamente al ricorso per cassazione.
In ossequio al principio del

favor impugnationis

il ricorso,

originariamente formulato dalla difesa del prevenuto come gravame, deve
essere, pertanto, convertito da ricorso in appello a ricorso per cassazione.
Fatta questa pur doverosa premessa, rileva, sempre in via preliminare, il
Collegio che, sebbene il ricorso sia stato sottoscritto da avvocato non abilitato
al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori (ragione per la quale esso era
stato dapprima assegnato, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., all’esame
della VII Sezione penale di questa Corte), tuttavia, recando lo stesso in calce
anche la sottoscrizione personale del ricorrente, dovendosi presumere che con
tale operazione egli abbia fatto proprio il contenuto del ricorso, esso non
presenta immediate ragioni di inammissibilità fondate sulla mancata
legittimazione ad processum del difensore dell’imputato.
Ciò posto rileva il Collegio come il ricorso formulato dalla difesa del
prevenuto sia fondato.
Emerge, infatti, dagli atti che sia l’avviso di chiusura delle indagini che il
decreto con il quale è stato disposto il giudizio dal quale è scaturita la
sentenza ora impugnata, in relazione alla quale è appena il caso di segnalare
che il ricorrente è stato rimesso in termini per proporre la impugnazione con
ordinanza della Corte di appello di Milano del 30 aprile 2015, sono stati
notificati solo al difensore di ufficio del Gaeli, dopo che il tentativo di notifica
degli stessi atti all’indagato prima e all’imputato poi non era andato a buon
fine.
Tali tentativi, però, erano stati inspiegabilmente eseguiti non presso la
abitazione dell’attuale ricorrente, come, invece, prescrive l’art. 157, comma 1,
cod. proc. pen., ma presso la sede della società della quale il Gaeli era il
legale rappresentante; sede che, però, era stata trasferita rispetto alla

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pen., non è appellabile ma, in applicazione dell’art. 568, comma 2, cod. proc.

ubicazione nota agli inquirenti, sicché essa, al momento in cui la notificazione
era stata li tentata, era una sede non più attuale.
Pertanto, la notificazione tentata non sarebbe potuta andare a buon fine.
La nullità di tali notificazioni, ridondante sulla stessa vocatio in jus del
prevenuto, comporterebbe il travolgimento dell’intero giudizio svoltosi a carico
del Gaeli, con la conseguente necessità di rimettere gli atti, una volta

Repubblica di Milano – essendo, infatti, viziato il procedimento penale che sia
stato introdotto senza la valida notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis
cod. proc. pen. – affinché detto Ufficio provveda alla rinnovazione dell’atto
viziato (poco importa nella fattispecie qualificare il tipo di nullità derivante da
tale omissione, cioè se si tratta di una nullità a regime intermedio deducibile
sino alla deliberazione della sentenza con la quale viene definito il grado di
giudizio nel corso del quale il vizio si è determinato – così: Corte di
cassazione, Sezione V penale, 28 maggio 2014, n. 21875 – ovvero se si tratta
di una nullità relativa, soggetta ad essere eccepita solo entro il termine di
esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento – così, invece: Corte
di cassazione, Sezione V penale, 5 agosto 2014, n. 34515 – atteso che, nel
caso che interessa, risulta viziata anche la notificazione del decreto che
dispone il giudizio di tal che la nullità di quest’ultima travolge tutti gli atti del
giudizio celebrato, quindi anche g. 1* effetti delle eventuali decadenze in cui la
parte possa essere incorsa durante giudizio in questione).
Non vi è, tuttavia, nel caso la necessità di provvedere a siffatto
incombente, posto che l’avvenuta prescrizione delle contravvenzioni
contestate al Gaeli, evento rimontante cronologicamente addirittura al 5
novembre 2012, rende ingiustificata in radice la nuova celebrazione del
giudizio a carico del ricorrente.
Resta chiaramente assorbito il residuo motivo di impugnazione.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

annullata la sentenza impugnata, neppure al Tribunale ma alla Procura della

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