Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5313 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5313 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUCCI° GIANFRANCO N. IL 21/09/1973
avverso l’ordinanza n. 124/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 24 settembre 2012 la Corte di appello di
Palermo, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità, per manifesta
infondatezza e mera riproposizione di richiesta già respinta, della domanda di
Puccio Gianfranco tendente al riconoscimento della fungibilità della detenzione

13 e mesi 6 di reclusione subita per delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 ed altri, giusta sentenza del 18/10/2010, irrevocabile il 4/10/2011,
emessa dalla stessa Corte.
A ragione della decisione il giudice dell’esecuzione ha addotto che la
detenzione addotta in fungibilità aveva preceduto la commissione dei fatti, tra il
giugno 2001 e il 2002, per cui era stata emessa la condanna in esecuzione,
sicché all’accoglimento dell’istanza ostava il chiaro divieto di cui all’art. 657,
comma 4, cod. proc. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Puccio personalmente, il quale denuncia l’erronea negazione del computo della
pena, da lui sofferta senza titolo, in quella da espiare per la condanna subita,
citando a sostegno della sua tesi la sentenza delle sezioni unite di questa Corte
n. 31416 del 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza di questa Corte n. 31416 del 2008, citata dal ricorrente a
sostegno del proposto gravame, è impertinente al caso in esame, poiché
riguarda la diversa questione della scomputabilità, anche in caso di avvenuto
riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, del relativo
periodo di carcerazione dalla pena da espiare, senza negare il chiaro disposto
dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui sono computabili, in ogni
caso, soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la
commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da
eseguire.
Il provvedimento impugnato fa corretta applicazione di quest’ultima
disposizione e, al riguardo, nessuna fondata censura è mossa dal ricorrente.

1

cif

sofferta senza titolo dal 3 ottobre 2000 al 30 gennaio 2001 con la pena di anni

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

P. Q. M.

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