Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53129 del 23/03/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 53129 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
SIROLI Marco, nato a Cesena il 6 febbraio 1977;
BARBANTI Mattia, nato a Forli il 25 febbraio 1970;

avverso la sentenza n. 552/2015 del Tribunale di Ravenna del 8 aprile 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 23/03/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8 aprile 2015 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato
Siroli Marco e Barbanti Mattia responsabili del reato di cui all’art. 21, comma
1, lettera r), della legge n. 157 del 1002, perché esercitavano attività
venatoria con mezzi vietati; li ha pertanto, condannati alla pena di euro
1400,00 di ammenda ciascuno.

Corte di appello di Bologna ambedue i ricorrenti, difesi dall’avv. Filippo
Cappellini, lamentando la loro mancata assoluzione per non ave/commesso il
fatto, quanto meno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.;
in via subordinata i ricorrenti hanno censurato la sentenza per non essere
state loro concesse le circostanze attenuanti generiche ed, in via
gradatamente ulteriormente subordinata, perché il trattamento sanzionatorio
loro riservato era eccessivo e perché non era stata disposta la sospensione
condizionale della pena.
Con ordinanza del 19 luglio 2016 la Corte di appello di Bologna, rilevato
che la impugnazione era stata proposta avverso una sentenza suscettibile
esclusivamente di ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti
a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, preliminarmente, questa Corte che la impugnazione è stata
proposta dalla difesa dei due ricorrenti avverso una sentenza con la quale i
medesimi sono stati condannati esclusivamente alla espiazione di una pena
pecuniaria; siffatta sentenza, pertanto, visto l’art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., non è appellabile ma, in applicazione dell’art. 568, comma 2, cod. proc.
pen., soggetta solamente al ricorso per cassazione.
favor impugnationis

In ossequio al principio del

il ricorso,

originariamente formulato dalla difesa dei due prevenuti come gravame, deve
essere, pertanto, convertito da ricorso in appello a ricorso per cassazione.
Fatta questa pur doverosa premessa, rileva, sempre in via preliminare, il
Collegio che, con nota del 22 marzo 2017, pervenuta in pari data presso la
cancelleria di questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione, ambedue

2

Avverso detta sentenza hanno interposto impugnazione di fronte alla

i ricorrenti hanno espressamente dichiarato di volere rinunciare alla
impugnazione dai medesimi proposta.
Stante l’intervenuta rinunzia, deve essere dichiarata la inammissibilità
delle istanze formulate dai due ricorrenti.
A tale pronunzia segue, visto l’art. 616 cod. peoc. pen., la condanna dei
medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma,

in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

equitativamente determinata nella misura che segue, di euro 500,00 ciascuno

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