Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5312 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5312 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOE’ ANDREA N. IL 13/12/1968
avverso il decreto n. 128/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto deliberato il 15 ottobre 2012 la Corte di appello di Palermo,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di Gioè Andrea
diretta all’ottenimento del condono sulla pena o porzione di pena subita con
sentenza della stessa Corte di appello del 15 marzo 2002, essendo i titoli di
reato ostativi al beneficio (artt. 416bis, 635 e 629 cod. pen., questi ultimi
del 1991).
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Gioè
tramite i suoi difensori, ciascuno dei quali ha depositato distinto atto di
impugnazione: l’avvocato Roberta Minotti denuncia l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge n. 241 del 2006; l’avvocato Roberto D’Agostino sia la
violazione di legge, in relazione all’art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 241 del
2006, sia l’omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che, poiché il primo comma dell’art.
672 c.p.p. dispone che “per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il giudice
dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, comma 4”, contro il
provvedimento adottato in materia di indulto non è immediatamente
proponibile il ricorso per cassazione, ma deve essere proposta opposizione allo
stesso giudice.
2. Segue, a norma dell’art. 568, comma 5, in relazione all’art. 667, comma
4, cod. proc. pen., la qualificazione dell’impugnazione come opposizione e la
trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello di Palermo che ha emesso de
plano il provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 156 del 1991, convertito nella legge n. 203