Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5312 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5312 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AIETTI ANTONINO N. IL 25/12/1950
avverso la sentenza n. 3/2013 TRIBUNALE di SONDRIO, del
04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

&Q)

Data Udienza: 16/09/2014

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi , da un lato, mancano di specificità (per
genericità e indeterminatezza, nonché per reiterazione di censure già formulate nei confronti della
decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del
processo) ; dall’altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a valutazioni
fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare
razionalità della decisione impugnata.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale ,incentrata sulle dichiarazioni dei testi oculari
Calissi Renato e Piani Paola, che hanno confermato le accuse formulate dalla persona offesa.. Sulla
linearità, genuinità e conseguente forza persuasiva di queste convergenti rievocazioni dei fatti i
giudici di merito si sono già espressi con argomentazioni improntate ad accurata e razionale
valutazione, che le rendono del tutto insindacabili in sede di legittimità.
Quanto al reato di ingiuria va ribadita la fondatezza della tesi del giudice di appello: al sospetto del
tutto infondato- maturato nella mente dell’imputato, sull’identificazione nel Foti dell’autore dei
furti di capi di vestiario — non è riconoscibile l’efficacia di rimuovere l’antigiuridicità delle offese
,pronunciate dall’imputato nell’esercizio di un’intima rivalsa vendicativa.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma, 16.9. 2014

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 4.6.2013 il tribunale di Sondrio ha confermato la sentenza 17.10.2012 del giudice di
pace di Sondrio con la quale D’Aietti Antonino era stato condannato ,previa concessione delle
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di C 400 di multa e al risarcimento dei danni
liquidati in € 600, in favore della parte civile ,per i reati uniti dal vincolo della continuazione di
percosse e ingiurie in danno di Foti Giuseppe.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione : il giudice di appello ha concisamente ribadito le argomentazioni della
sentenza di primo grado, senza dare rilievo ai motivi di fatto e di diritto formulati nell’atto di
gravame. Un’attenta disamina delle risultanze processuali avrebbe condotto ad una diversa
decisione, posto che i testi Calissi e Piani non hanno percepito alcuna percossa ;
2. vizio di motivazione in riferimento alla mancata considerazione della sussistenza
dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 c.p. : il tribunale ha escluso l’esimente
effettiva, senza tener conto della possibilità della sussistenza dell’esimente putativa, fondata
sull’inizio della prova del fatto ingiusto : il D’Aietti aveva subito il furto di abiti all’interno
dello spogliatoio utilizzato da imputato e querelante e tenuto conto del suo convincimento
che autore sia stato il Foti, pur in assenza della dimostrazione della fondatezza del
convincimento, non può escludersi l’esimente , a norma dell’art. 599 co. 2 e 59 co. 4 c.p.

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