Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53116 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53116 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Degli Angioli Michele, n. Pontecagnano Faiano (Sa) 24.2.1970
2)

Pizzo Marcella, n. Salerno 4.7.1976

avverso la sentenza n. 2023/16 Corte d’Appello di Salerno del 11/10/2016

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore degli imputati, avv. Francesco Anelli in sostituzione dell’avv.
Stefania Pierro, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 28/09/2017

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno ha confermato
quella emessa dal GIP del Tribunale di Salerno il 17/02//2014, ribadendo la condanna di Degli Angioli Michele e Pizzo Marcella alle pene rispettive di un anno e
quattro mesi di reclusione per Degli Angioli, irrogatagli in primo grado previa
affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 61 n. 9 e 368 cod. pen.) e di un anno di reclusione per
Pizzo, inflittale in ordine al reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza hanno proposto separato ricorso gli imputati che deducono rispettivamente i seguenti motivi.
Degli Angioli
Violazione e falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in relazione al rapporto
intercorrente tra delitto contestato e diritto dell’imputato a difendersi, anche
mentendo, in giudizio.
Pizzo
Manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova ed errata
valutazione del reato contestato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.

2. Nonostante, infatti, le ragioni della decisione impugnata siano argomentate
in maniera a dir poco insufficiente, non è, tuttavia, la motivazione a costituire
oggetto delle censure dei ricorrenti.
Il ricorso articolato dal Degli Angioli è, infatti, in larga parte generico, costituito
com’è da un’ampia digressione di carattere generale sui rapporti intercorrenti fra
delitto di calunnia ed esercizio del diritto di difesa, solo nelle ultime due pagine
peritandosi di occuparsi della specifica vicenda processuale; il tema dei rapporti
tra diritto di difendersi dell’imputato mentendo e delitto di calunnia è dedotto,
peraltro, in termini di mero fatto (v. ultima pagina ricorso) e comunque palesemente infondati.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, da tempo ribadisce il
principio, che (ultima in ordine di massimazione v. sul punto Sez.
6, sent. n. 18755 del 16/04/2015, P.O. in proc. Scagnelli, Rv. 263550)

3. Il ricorso dell’imputata Pizzo appare, invece, del tutto generico, articolandosi
nell’esposizione di condivisibili principi di diritto, senza, tuttavia, alcun riferimen-

4. All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di
una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare
in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di duemila Euro in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso,

/09/2017

3

to alla fattispecie concreta.

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