Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53115 del 28/09/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53115 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Manfrini Sirio, n. Rovereto (Tn) 29.1.1985
avverso la sentenza n. 217/16 della Corte d’Appello di Trento del 29/06/2016
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
conversione della pena; rigetto nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giampiero Mattei, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1
Data Udienza: 28/09/2017
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento ha confermato
quella emessa dal Tribunale di Rovereto il 30/09/2014, ribadendo la responsabilità di Manfrini Sirio in ordine al reato di cui agli artt. 110, 336 cod. pen. e la
pena stabilita in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni di reclusione, denegando l’applicazione dell’invocata pena sostitutiva della libertà controllata a motivo dei
servizio) è tale da integrare pacificamente il reato di resistenza (art. 336 cod.
pen.) contestato.
2. Quanto, invece, al secondo motivo, effettivamente la Corte d’Appello ha
motivato il diniego della conversione della pena detentiva irrogata con quello che
appare (“i precedenti penali escludono”) il riferimento ad una preclusione normativa insussistente.
Vale, infatti, rilevare che i titoli dei reati di natura delittuosa oggetto delle
oggettività giuridica (reati contro il patrimonio) rispetto a quello oggetto del
presente giudizio e altrettanto è a dirsi della contravvenzione (art. 18 TULPS)
posta a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, non potendo evidentemente rilevare a tale scopo le tendenze ideali o politiche del ricorrente che
si stagliano sullo sfondo delle condotte materiali che ne hanno costituito oggetto
(l’appartenenza, come risulta dalla stessa sentenza, ad un gruppo politico anarchico).
Né si può reputare che con l’impiego del verbo ‘escludere’ la Corte territoriale
abbia solo inteso affermare l’insussistenza delle condizioni per procedere alla invocata conversione della pena, che resta un beneficio facoltativo; il richiamo ai
precedenti penali dell’imputato, numerosi e della stessa indole e la menzione
immediatamente susseguente dell’art. 59 della I.
n.
689 del 1981 evidenziano,
invece, come i giudici d’appello abbiano precisamente evocato la preclusione di
cui al comma 2 lett. a), per quanto detto insussistente, come pure insussistenti
appaiono le ulteriori condizioni ostative di cui alla stessa previsione di legge.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente alla
conversione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento
per nuovo giudizio sul punto; il ricorso va, invece e per quanto detto, rigettato
nel resto.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, 28/i-9/2017
precedenti condanne (artt. 633, 635 e 639 cod. pen.) afferiscono tutti a diversa