Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53111 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53111 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAFARELLI LUIGI nato il 23/07/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/10/2015, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 3/2/2010 dal locale Tribunale, con la quale Luigi Cafarelli
era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 6, lett. d), nn. 1 w 2, d.l. 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2008,
n. 210, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 10.000 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione il Cafarelli, chiedendo l’annullamento della

da giustificarla, nonché in forza di una motivazione assente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso risulta manifestamente infondato per patente genericità.

Osserva la Corte, infatti, che le citate doglianze sono state proposte in termini
del tutto vaghi, astratti e privi di qualsivoglia riferimento alla sentenza
impugnata e agli argomenti impiegati per motivarla; un gravame apparente,
quindi, che non contiene nessuna effettiva censura alla decisione del Collegio di
appello e si pone, pertanto, in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 581 cod.
proc. pen. in tema di forma dell’impugnazione.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

gliere estensore

Il Presidente

pronuncia; questa, invero, sarebbe stata pronunciata in assenza di elementi tali

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