Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53110 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53110 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROGGI MARCELLO nato il 30/09/1958 a CASTIGLION FIORENTINO

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza in epigrafe indicata
ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Roggi
Marcello alla pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed C 400,00 di

1 bis, I. 638/1983; per i mesi da maggio a settembre del 2011, per totali
C 26.201,00.
2.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite

difensore, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di
motivazione relativamente alla ritenuta prova del pagamento delle
retribuzioni con i mod DM 10.
2.1. Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato la
fondatezza del ricorso, richiamando le motivazioni del ricorso
introduttivo.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del
motivo. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati
secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come
piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di
dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS,
sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce
individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
(Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 – dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv.
26778101)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

multa unificati i reati con la continuazione, art. 81, cod. pen. e 2, comma

é

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Alo CAVALLO

Così deciso il 27/10/2017

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