Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53108 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53108 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEDICO ROCCO nato il 29/10/1969 a GIOIA DEL COLLE

avverso la sentenza del 11/01/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11/1/2017, il Tribunale di Taranto dichiarava Rocco
Medico colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.
Igs. 22 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 1.800,00 euro di
ammenda; allo stesso, quale amministratore unico di una società, era contestato
di aver effettuato il trasporto di rifiuti in assenza dell’iscrizione nell’Albo
nazionale dei gestori ambientali.

pronuncia. Il Tribunale ne avrebbe affermato la responsabilità in contrasto con
tutte le emergenze istruttorie ed in base a fatti non provati, oltre che sprovvisti
di sostegno più che indiziario; in particolare, sarebbe emerso che il mezzo
impiegato per caricare gli inerti era di proprietà di altro soggetto, che era stato
visto sul cantiere in una sola occasione e che si sconosceva ove avesse poi
portato il materiale stesso. Dal che, l’assenza di prova circa il trasporto
contestato. Ancora, la condanna del Medico sarebbe stata affermata in forza di
dichiarazioni – quelle del teste Ciriello – che lo stesso Tribunale aveva già
dichiarato inutilizzabili. Da ultimo, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del
reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
In punto di responsabilità (censure nn. 1 e 3), occorre innanzitutto ribadire
che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla
coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il
profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204
del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009,
Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie (soprattutto testimoniali) già esaminate dai Giudici di
merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.

2. Propone ricorso per cassazione il Medico, chiedendo l’annullamento della

4. La doglianza, inoltre, oblitera che il Tribunale – pronunciandosi proprio
sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua,
fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che – pacifica
la presenza della società intestata al Medico in un cantiere edile, giusta un
regolare contratto di appalto – il 10/7/2012 gli operanti avevano notato
materiale inerte gettato da un terrazzo dello stesso immobile oggetto dei lavori,
e poi riversato su un camion. Richiesta al ricorrente la documentazione

incaricata del trasporto inerti, questi nulla aveva prodotto; dal che, il giudizio di
colpevolezza quanto alla fattispecie in rubrica, ascritta all’imputato quale
responsabile della produzione del rifiuto e, pertanto, gravato di ogni obbligo
(anche) in punto di smaltimento dello stesso, da conferire soltanto a soggetti
specializzati e muniti delle necessarie autorizzazioni.
5. Non già, quindi, un compendio istruttorio al più meramente indiziario,
come affermato dal ricorrente, ma una vera prova di responsabilità; e senza che,
peraltro, occorresse conoscere la sorte del materiale osservato dagli operanti il
10/7/2012 (ossia se il trasporto fosse stato effettivamente compiuto, e con quale
destinazione), atteso che – come ancora da sentenza impugnata – l’indomani gli
stessi agenti si erano nuovamente portati sul posto, non rinvenendo più né il
mezzo né i rifiuti. Dal che, la logica conclusione – non superata da prova
contraria – che il primo fosse stato impiegato per trasportare gli altri, in assenza
della dovuta iscrizione (in sé, peraltro, non contestata).
6.

Manifestamente infondata, di seguito, risulta anche la successiva

doglianza, in punto di dichiarazioni del teste Ciriello. Premesso il carattere
generico della censura, priva della necessaria allegazione dei relativi verbali di
udienza (quel che ne determina, comunque, l’inammissibilità), osserva il Collegio
che la stessa risulta comunque priva di rilevo; l’eventuale inutilizzabilità ex art.
62, comma 1, cod. proc. pen. di quanto dichiarato dal ricorrente circa al
possesso del formulario per il trasporto dei rifiuti, infatti, è superata dall’assenza
del documento medesimo, che non risulta comunque mai prodotto in atti dalla
difesa.
7.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; con

conseguente irrilevanza della prescrizione eventualmente nelle more intervenuta.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

2

concernente l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali della ditta

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

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