Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53104 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53104 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILLAURO SEBASTIANO nato il 28/01/1957 a BRA

avverso la sentenza del 20/04/2017 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/4/2017, il Tribunale di Asti dichiarava Sebastiano
Millauro colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.
Igs. 3 apriel 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 2.000,00 euro di
ammenda; allo stesso era contestato di aver effettuato attività di raccolta e
trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, senza esser iscritto all’Albo
nazionale gestori ambientali.

pronuncia. La responsabilità sarebbe stata affermata pur in difetto di prova
affidabile circa l’identità di colui che aveva effettuato i conferimenti dei rifiuti a
varie ditte, non potendosi considerare tali gli elementi documentali presenti in
atti (ricevute e fatture).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie (soprattutto documentali) già esaminate dai Giudici di
merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che il Tribunale – pronunciandosi proprio
sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua,
fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che – con
riguardo a numerosi conferimenti, per oltre 6 tonnellate – non emergevano dubbi
circa la riconducibilità al ricorrente della sottoscrizione delle ricevute di
pagamento prodotte (nelle quali si attestava l’avvenuta consegna dei materiali);

2. Propone ricorso per cassazione il Millauro, chiedendo l’annullamento della

lo stesso Millauro, peraltro, era rimasto assente nel corso del giudizio, così
rinunciando ad un eventuale disconoscimento delle citate firme. Quel che,
all’evidenza, non può esser superato dalle considerazioni di cui al gravame, tutte
incentrate sul profilo materiale dei documenti, sulla loro leggibilità e sull’assenza
– in essi – dei dati anagrafici del ricorrente; profili fattuali, il cui esame non è
ammesso in questa sede.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

igliere estensore

Il Presidente

fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il

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