Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 531 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 531 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAPODRISE
. C. V 5t.4A.-

avverso l’ordinanza del 15/03/2017 del TRIBFS—E-Z.DIST. di CASERTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua etere n funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza in epigrafe indicata respingeva l’istanza
del Comune di Capodrise diretta ad ottenere la revoca dell’ordine di
demolizione dell’immobile costruito abusivamente da Cipullo Salvatore.

per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 173, cod. pen. estinzione
dell’ordine di demolizione per il decorso del tempo (prescrizione)
La natura dei provvedimenti di confisca e di acquisizione sono
assimilabili e costituiscono pena (natura); la CEDU sin dagli anni 70 ha
2. 2. Violazione di legge, art. 31, d. P.R. 380/2001, delibera del
Commissario straordinario con la quale viene dichiarato che per
l’immobile in questione sussiste prevalente interesse pubblico del
mantenimento, in quanto ogni ipotesi di abbattimento porterebbe al
dissesto dell’ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi (art. 606, comma 3 del cod. proc. pen.).
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di
demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione
amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla
prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla
prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda
unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387

2. Il Comune di Capodrise propone ricorso, tramite il difensore,

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del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n.
19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
4.

La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di

demolizione, relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca, è mal
posta.
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la

su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di
riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima
dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009,
n. 48925, Viesti).
5.

L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio

disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione
emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva
esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera
consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al
mantenimento delle opere abusive. (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). Nel nostro caso la delibera in
oggetto è stata adeguatamente valutata dal giudice di merito, e la stessa
è stata ritenuta inidonea a paralizzare la demolizione, in quanto
«l’esistenza di un prevalente interesse pubblico ostativo alla demolizione
è invero in questa delibera solo genericamente enunciato, con riguardo al
presunto dissesto dell’ente comunale in caso di esecuzione degli
abbattimenti richiesti dalla procura della Repubblica … con motivazione
apodittica

».

Del resto la norma dell’art. 31, d.P.R. 380/2001, non può
riguardare le spese per la demolizione (come unico prevalente interesse
pubblico), poiché la lettera della legge prevede i prevalenti interessi
pubblici comunque recessivi ai “contrasti con rilevanti interessi urbanistici
ambientali, o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, analisi questa assente
nella delibera in oggetto, come evidenziato dal provvedimento
impugnato.

demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Così deciso il 29/11/2017

della Cassa delle ammende.

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