Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53097 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 53097 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABATE ANDREA nato il 20/08/1983 a ROSSANO

avverso la sentenza del 10/05/2017 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Casrovillari (G.I.P.) con sentenza in epigrafe
indicata condannava Abate Andrea alla pena di C 800,00 di ammenda,
relativamente ai reati di cui agli art. 8, comma 1, in relazione all’art. 7,

(novellame di sarda di taglia inferiore alla taglia minima), e art. 6,
comma 3, in relazione all’art. 5, comma 1, lettera B, I. 283/1962 – capo B
-, accertato il 6 aprile 2016 (cattiva conservazione degli alimenti di cui al
capo A).
2.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite

difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 131 bis,
cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla
concessione delle circostanze attenuanti generiche e non della particolare
tenuità del fatto ex art. 131 bis, cod. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, senza specifici motivi di legittimità.
La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione, non
contraddittoria e non manifestamente illogica relativamente alla
particolare tenuità del fatto: «La condotta in esame, in considerazione del
numero non irrilevante di esemplari pescati non può caratterizzarsi per
una concreta mancanza di offensività, non potendo trovare quindi
applicazione l’ipotesi di non punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen.
Osta a tal fine, comunque, la presenza di precedenti penali».
Tuttavia anche per il ricorso inammissibile deve valutarsi la
depenalizzazione della fattispecie di cui al capo A, vedi sul punto sez. 3,
22309/2017: «La norma, in vigore dal 25 agosto 2016, non prevede più
come reato contravvenzionale le condotte di: “a) detenere, sbarcare e
trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia
minima in violazione della normativa in vigore; h) trasportare e
commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

comma 1, lettera A, d. Igs. 42/2012 – capo A -, accertato il 6 aprile 2016

minima in violazione della normativa in vigore”, previsti, invece, come
illeciti amministrativi dall’art. 10 citato. Resta reato la sola condotta di
pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare
le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente – lettera a, dell’art. 7, citato -».
Nel nostro caso è stata contestata la detenzione e
commercializzazione di novellame di prodotto ittico allo stato giovanile di
E quindi il fatto non è

previsto dalla legge come reato (art. 2 del cod. pen.)». la sentenza deve,
conseguentemente annullarsi per il capo A, senza rinvio perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato. Non è possibile determinare la
pena in sede di legittimità e deve rinviarsi al giudice di merito
limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il
capo B.
Trasmissione degli atti al Capo Compartimento Marittimo
competente per territorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata: senza rinvio, limitatamente al
reato di cui al capo A), perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato e dispone la trasmissione di copia degli atti al Capo Compartimento
Marittimo competente; con rinvio, relativamente al reato di cui al capo B)
per la sola rideterminazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/10/2017

taglia inferiore alla taglia minima consentita.

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