Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53096 del 27/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53096 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAVELLA MATTIA nato il 22/04/1988 a SANREMO
avverso la sentenza del 18/11/2016 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/11/2016, il Tribunale di Imperia dichiarava Travella
Mattia colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di 800,00 euro di
ammenda; allo stesso era contestato di aver detenuto per la vendita prodotti
alimentari in cattivo stato di conservazione.
2. Propone appello il Travella, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato – Giulio
Bettazzi del foro di Imperia – non iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Né, al riguardo, rileva la circostanza che il gravame sia stato presentato
quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a
mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie); per costante e
condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di
impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione
anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello
erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del
13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017
sigliere estensore
Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
sussiste, e deducendo falsa applicazione della norma penale.