Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53095 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53095 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DONG LUYING nato il 18/07/1968 a ZHEJIANG( CINA)

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/9/2016, la Corte di appello di Trieste, in riforma
della pronuncia emessa il 9/7/2014 dal Tribunale di Udine, assolveva Dong
Luying dall’imputazione di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre
1983, n. 638, perché il fatto non sussiste, e disponeva la trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa competente; rilevava – la Corte – che la condotta

depenalizzata dal d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ne limitava la rilevanza
penale agli importi superiori a 10.000 euro annui.
2. Propone ricorso per cassazione il Dong, chiedendo sollevarsi questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, citato decreto, in relazione agli artt. 76
e 77 Cost.. Premesso l’interesse a sollevare l’eccezione, si osserva che la legge di
delega (n. 67 del 2014) non detterebbe alcun principio o criterio direttivo di
diritto intertemporale, sì che il decreto n. 8 violerebbe l’art. 76 Cost. per eccesso
di delega. Ancora, nessun atto del Governo potrebbe disporre l’applicazione di
una norma amministrativa a condotte commesse anteriormente all’entrata in
vigore di questa, essendo strumento gerarchicamente subordinato rispetto a
quello che detta il divieto di applicazione retroattiva dell’illecito amministrativo
(art. 77 Cost.). A sostegno di tali deduzioni, si richiama giurisprudenza
costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile alla luce della manifesta irrilevanza della
questione, quantomeno in questa sede.
Ed invero, come ben affermato nella sentenza impugnata, con argomento
congruo e pienamente condiviso da questa Corte, la trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa competente – imposta, nel caso di specie, dall’art. 9,
d. Igs. n. 8 del 2016 – non comporta l’automatica applicazione della relativa
sanzione in capo al ricorrente, atteso che l’autorità medesima è «del tutto
autonoma nell’adozione delle iniziative di propria competenza sotto il profilo
sanzionatorio (tanto che potrebbe anche agire motu proprio) e in quella sede
potranno essere dedotte le doglianze difensive del caso in ordine alla asserita
inapplicabilità delle sanzioni amministrative». Quelle stesse questioni che,
impropriamente, la ricorrente vorrebbe invece fossero esaminate da questa
Corte.

ascritta, concernente un’omissione contributiva pari a 1.661,00 euro, era stata

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

nsigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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