Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53093 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53093 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLEGRI GERARDO GIAMPIERO nato il 31/05/1959 a MILANO

avverso la sentenza del 13/12/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza in epigrafe indicata
condannava Allegri Gerardo G. alla pena di C 4.000,00 di ammenda, con
la concessione delle generiche, relativamente al reato di cui all’art. 256,

all’apposito albo effettuava l’attività di raccolta di rifiuti non pericolosi
solidi costituiti da materiale di risulta composto da ferro, rame, alluminio
e parte di motore di veicoli; in data anteriore e prossima al 24 novembre
2014.
2. L’imputato ha proposto appello, tramite difensore, trasmesso
a questa Corte di Cassazione, con distinti motivi di ricorso: assoluzione
perché il fatto non costituisce reato, l’imputato era convinto che la sua
attività non comportasse nessuna autorizzazione; applicazione dell’art.
131 bis. Cod. pen.; riduzione della pena al minimo edittale.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, articolato in fatto in quanto appello, senza motivi
di legittimità.
Il Tribunale ha con esauriente motivazione, immune da vizi di
manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento
relativamente alla responsabilità, e al trattamento sanzionatorio «in
relazione all’entità del fatto, desunte dalla modalità dell’azione, dall’entità
del danno in concreto cagionato alla persona offesa, ed alla personalità
dell’imputato ( più volte condannato …)»
Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui
venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria
una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il
parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo
complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte
destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del
15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi

comma 1, d. Igs. 152/2006, perché senza la prescritta iscrizione

anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015,
Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep.
08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Relativamente alla richiesta di applicazione della particolare
tenuità del fatto non risulta che la stessa sia stata richiesta al giudice di
merito pur nella vigenza dell’art. 131 bis, cod. pen. al momento della
decisione, comunque la pena irrogata sopra al minimo e la motivazione

della particolare tenuità del fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2017

sopra richiamata (per il trattamento sanzionatorio) esclude la ricorrenza

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