Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53091 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53091 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MAZZEO ANTONIO nato il 02/08/1952 a BRINDISI
POMENTALE GIOVANNA nato il 19/11/1953 a SAN VITO DEI NORMANNI

avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Lecce con sentenza in epigrafe ha
confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Mazzeo
Antonio alla pena di mesi 4 di relcusione ed e 80,00 di multa

cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti generiche, e Pomentale
Giovanna alla pena di 3 anni di reclusione ed C 350,00 di multa
(relativamente al reato di cui agli art. 110, 349, comma 2, e 61, n. 2,
cod. pen.) reati accertati in Brindisi in epoca compresa fra il 6 maggio
2008 ed il 6 febbraio2009.
2. I due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione,
tramite difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art.
159, cod. pen. per la sospensione del processo anche per la ricorrente
Pomentale in relazione al legittimo impedimento del solo Mazzeo;
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la mancata
applicazione della continuazione con altre precedenti condanne;
violazione di legge, art. 133 e 62 bis, cod. pen. per l’omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche per la ricorrente Pomentale
Giovanna.
2. 1. Con successiva memoria sono stati ribaditi i motivi dei
ricorsi, e si è prospettata l’applicazione dell’art. 54, cod. pen. per danni
gravi alle persone, in considerazione della mancanza di altra abitazione.
3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza
dei motivi, e per genericità, articolati in fatto e ripetitivi delle
argomentazioni dell’atto di appello senza critiche specifiche di legittimità
alla decisione impugnata.
3. 1. La sospensione del corso della prescrizione si estende a
tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non
abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al
rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile)

(relativamente al reato di cui agli art. 110, 349, comma 1, e 61, n. 2,

l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Fattispecie
relativa alla sospensione del termine di prescrizione disposta a norma
dell’art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134). (Sez. F, n. 49132 del
26/07/2013 – dep. 06/12/2013, De Seriis e altri, Rv. 25764901). Nel
nostro caso nessuna opposizione è stata rappresentata con il ricorso per
Cassazione.
4. Relativamente alla mancata applicazione della continuazione

adeguatamente motiva rilevando come gli imputati al momento della
costruzione abusiva non potevano programmare con il medesimo disegno
criminoso la violazione dei sigilli, peraltro non ancora apposti.
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della
unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa
alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile
in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione.
(Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 – dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv.
25400601).
5.

Anche relativamente al trattamento sanzionatorio e alla

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche alla
ricorrente Pomentale la decisione risulta adeguatamente motivata, senza
contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che: «Il trattamento
sanzionatorio determinato dal primo giudice oltre ad essere conforme ai
criteri fissati dall’art. 133, cod. pen. è anche proporzionato alla gravità
del fatto (che ha comportato la realizzazione di più opere abusive in
pendenza di sequestro) e alla capacità a delinquere degli imputati, anche
perché prossimo al minimo edittale. Nessun elemento acquisito agli atti
giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche
alla Pomentale».
6. Relativamente al motivo nuovo dell’applicazione dell’art. 54,
cod. pen. deve osservarsi che lo stesso non è stato proposto al giudice
dell’appello e, quindi, risulta inammissibile in questa sede di legittimità.

2

la Corte di appello ( e il giudice di primo grado, in doppia conforme)

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle

P.Q.M.
Dichiara inammissibil. i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2017

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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