Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5309 del 16/09/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5309 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CIANNAVEI Letizia, nata ad Ascoli Piceno 05/07/1970;
RUMMOLO Stefano, nato ad Ascoli Piceno il 05/10/1971 San Bonifacio il 07/06/1962
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 10 gennaio 2013;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona
confermava la sentenza del 23 giugno 2010, con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciando con le forme del rito
abbreviato, aveva dichiarato Stefano Rummolo e Letizia Ciannavei colpevoli dei
Data Udienza: 16/09/2014
reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro ascritti e, per
l’effetto, li aveva condannati, il primo, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
e, la seconda, alla pena di anni uno, mesi quattro giorni venti di reclusione, con il
beneficio della sospensione condizionale per entrambi, oltre consequenziali
statuizioni.
Avverso l’anzidetta pronunzia il difensore degli imputati, avv. Nazario
Agostini, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
Con unico motivo d’impugnazione i ricorrenti lamentano violazione dell’art.
606 lett. b), in relazione agli artt. 216, commi 1 e 2 e comma 3, 219, comma 2 n. 1
e 223, commi 1 e 2, I.f.; violazione di legge in riferimento all’art. 192 cod. proc.
pen. e 530 comma 2, dello stesso codice di rito; mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione nonché travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. e)
cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi in esame si collocano, decisamente, in area d’inammissibilità,
involgendo questione prettamente di merito, qual’è, pacificamente, quella
riguardante la valutazione delle risultanze processuali, sottratta al sindacato di
legittimità ogni qualvolta sia assistita da motivazione congrua e pertinente. Tale
deve ritenersi quella che sostiene la pronuncia impugnata, integrata per quanto di
ragione dalla motivazione della sentenza di primo grado, che, stante la convergenza
in punto di penale responsabilità, forma con quella in esame una sola entità
giuridica. Dall’insieme giustificativo risultano chiaramente indicate le ragioni per le
quali si è ritenuto che gli imputati, soci di tre società fallite, avessero posto in
essere operazioni con finalità distrattive, attraverso attività negoziale di cessione di
un ramo di azienda – apparentemente intercorsa tra due delle anzidette società, in
mancanza di prova del corrispettivo asseritamente versato – nonché di affitto delle
stesse società. Il tutto, nella plausibile prospettazione di un piano preordinato,
strategicamente volto al depauperamento del patrimonio sociale ed alla frustrazione
delle garanzie del ceto creditorio.
Il giudice di appello non ha mancato di indicare le ragioni per le quali la tesi
difensiva, che rappresentava gli imputati come vittime del raggiro posto in essere in
loro danno, non fosse assolutamente credibile alla stregua di un corposo materiale
probatorio, ritualmente valutato sulla base degli atti – stante l’opzione processuale
per il rito abbreviato – e congruamente ritenuto idoneo, in conformità delle
statuizioni di primo grado, a sostenere la pronuncia di penale responsabilità con
riferimento sia al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale che a quello di
bancarotta fraudolenta documentale.
seguito indicate.
2.
Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/09/2014
delle spese processuali ed al versamento della somma di €1000,00 in favore della