Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5308 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5308 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANSO VINI IVA N. IL 12/02/1934
nei confronti di:
AMADORI SANTE N. IL 25/07/1943
DANIELE ANGELA N. IL 03/08/1946
AMADORI VALENTINA N. IL 18/11/1979
avverso la sentenza n. 3429/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/09/2014

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi
addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere
la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà, la ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale ,alla luce dei quali è emerso che
a) la Sansovini ha dichiarato di aver incontrato in una piazza di Forlì , Daniele Maria e
immediatamente dopo la sorella Daniele Angela ; di essere stata :verbalmente aggredita da
quest’ultima , di esser stata colpita da Amadori Sante con un pugno al mento ;
b) Zavoli Mario, marito della Sansovini ha dichiarato di essere stato impedito dalla Amadori
Valentina di prendere da un’ auto il proprio telefono cellulare al fine di chiedere l’intervento
della polizia, non solo frapponendosi tra lo Zavoli e la portiera del veicolo, ma anche
pronunciando la frase “non toccarmi che ti rovino”;
c) Betti Oriana- abitante in un appartamento con vista sulla suddetta piazza- risulta l’ unica
teste a cui i giudici di merito hanno razionalmente riconosciuto indubbia credibilità, in
quanto non legata o in contrasto con alcuno dei componenti dei gruppi antagonisti,
d) .1a teste ha dichiarato di aver sentito urla della Sansovini, di aver visto la parte civile nella
rapida successione delle seguenti posizioni : prima, supina a terra/seduta ; poi a terra/supina
, dopo aver parlato con il marito ;
e) quest’ultima ricostruzione dei comportamenti della parte civile è risultata coincidere con la
versione dei fatti data dalla teste Daniele Maria (secondo cui ‘imputata era caduta da sola
,nel corso di un alterco con la sorella, rimanendo seduta al suolo ,per poi stendersi anche con
il tronco; all’arrivo del marito si era di nuovo seduta, per poi stendersi nuovamente dopo
aver parlato con lo Zavoli );

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24.5.2012, la corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza 13.10.05 del
tribunale di Forlì con la quale
– Amadori Valentina e Daniele Angela erano state assolte dal reato di minaccia in danno di
Sansovini Iva per non aver commesso il fatto ;
– Amadori Valentina era stata assolta dal reato di violenza privata in danno di Zavoli Mario perché
il fatto non costituisce reato ;
-Amadori Sante era stato assolto dal reato di lesioni in danno di Sansovini Iva per non aver
commesso il fatto.
Nell’interesse della parte civile Sansovini Iva è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione : senza esame delle doglianze contenute nell’atto di appello e senza
alcuna reale giustificazione è stata negata credibilità alle dichiarazioni della persona offesa
ed è stata confermata la sentenza di assoluzione ; inoltre è stata irritualmente negata
rilevanza alla richiesta di assumere nuova prova per tardività;
2. vizio di motivazione il giudice di appello , nel richiamare integralmente la motivazione
della sentenza di primo grado, ha errato nel ritenere inattendibili la persona offesa e suo
marito ;
3. vizio di motivazione per ingiustificato riconoscimento di credibilità agli imputati e ai testi da
loro indicati.

f) la medesima teste ha visto Amadori Valentina non nei pressi della portiera dell’auto , ma
Queste emergenze processuali ,sono state analizzate dai giudici di merito in maniera pienamente
fedele ai dati fattuali narrati e sono state valutate in chiave incontestabilmente razionale, giungendo
alle seguenti conclusioni :
1. vi è stata una simulazione della Sansovini sulla causa della sua caduta e sulla sussistenza di
effetti lesivi da addebitare all’ Amadori Sante ;
2. la posizione e il comportamento della Amadori Valentina, riferiti dalla Betti, sono stati del
tutto inidonei a ridurre la capacità di autodeterminazione di una normale uomo adulto.
3. la credibilità della persona offesa e del marito — per smentite da fonte di indubitabile
credibilità e per inadeguata conferma reciproca- non sono state ritenute fonti conoscitive
munite di forza persuasiva in ordine ai suddetti reati e in ordine al reato di minaccia.
La esaustiva ricostruzione dei fatti compiuta nel corso dell’istruttoria dibattimentale e l’inidoneità
della prova testimoniale richiesta in sede di appello di esser considerata decisiva, a norma dell’art.
606 co. 1 lett. d) c.p.p. (ha ad oggetto non un fatto certo nel suo accadimento , ma rievocazione
storica da confrontare con quelle già esaminate) denotano la manifesta infondatezza della relativa
doglianza .
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma, 16.9. 2014
Il consiglie
Antoni

appoggiata sul cofano della stessa.

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