Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53079 del 27/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53079 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAUSTINI ANDREA nato il 19/02/1969 a BOLLATE
avverso la sentenza del 09/01/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Brescia ha trasmesso ex art. 568, comma
5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l’atto di appello proposto
da Faustini Andrea avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo,
indicata in epigrafe, che lo aveva condannato alla pena di C 3.000,00 di
ammenda relativamente al reato a lui contestato (art. 96, comma 1, lett.
2.
Il ricorso risulta inammissibile perché firmato dal solo
difensore, Avv. Davide Burzillà, non iscritto nell’albo speciale della Corte
di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
2. 1. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.
21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/201
G, d. Igs. 81/2008; commesso il 23 gennaio 2012).