Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53076 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53076 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLI REMO nato il 09/02/1956 a TREVISO

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Venezia con sentenza in epigrafe indicata
confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Remo Galli
alla pena di mesi 2 di arresto per il reato di cui all’art. 137, d. Igs.

2. Remo Galli ha presentato ricorso per Cassazione, tramite
difensore, con distinti motivi di ricorso: i prelievi e le prove alle date del
29 maggio 2013 e dell’il marzo 2013 e il certificato di analisi del 5
giugno 2013 attestano l’ottemperanza al decreto di autorizzazione; gli
esami successivi al prelievo del 9 dicembre 2015 hanno evidenziato valori
nella norma; eccessivo trattamento sanzionatorio; omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, articolato in fatto ripetitivo dei motivi dell’appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da
vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo
ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità e al
trattamento sanzionatorio.
Il ricorso, del resto, sul punto è estremamente generico senza
motivi specifici di legittimità alla decisione impugnata, si limita a reiterare
i motivi di appello.
È inammissibile II ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801)

152/2006; accertato il 26 novembre 2013.

Alla dichiarazione di inammissibilità conse g ue il pa g amento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/201y

Il Consi g liere estensore

Il Presidente

An g elo Matteo SOCCI

Az
i e2V ALLO

P.Q.M.

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