Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53075 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53075 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARODI BEATRICE nato il 30/12/1969 a SANREMO

avverso l’ordinanza del 21/04/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21 aprile 2017 il Tribunale di Imperia
sospendeva il processo nei confronti di Beatrice Parodi, e rinviava
all’udienza del 27 ottobre 2017, in relazione alla tematica della

Corti sovranazionali (vicenda c. d. Taricco).
2. Beatrice Parodi ha presentato ricorso per Cassazione, tramite
difensore, con distinti motivi di ricorso: abnormità dell’ordinanza, poiché
solo il giudice remittente, sia alla Corte Costituzionale e sia alle Corti
sovranazionali, deve sospendere il processo, non anche altri giudici che
non hanno sollevato la questione. La sospensione del processo è un
istituto eccezionale, in quanto sospende il decorso della prescrizione, e
come tale deve applicarsi solo nelle ipotesi previste dalla legge.
3.

Il ricorso risulta inammissibile, in quanto proposto nei

confronti di un atto non impugnabile con ricorso per Cassazione.
L’ordinanza potrebbe essere errata o non condivisibile, ma non
abnorme, in quanto disciplina il corso del processo; la stessa risulterà
quindi impugnabile con la sentenza definitiva, anche relativamente alla
idoneità relativa alla sospensione della prescrizione (vedi per un’ipotesi
analoga Sez. 3, n. 1973 del 01/06/2016 – dep. 17/01/2017, D’Onofrio,
Rv. 26879601).
L’ordinanza del resto non determina la stasi del processo in
considerazione del rinvio disposto per il 27 ottobre 2017.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

prescrizione per i reati tributari sottoposta alla Corte Costituzionale e alle

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angeli Mat eo SOCCI

Aldo CAVALLO

tiLa-

Così deciso il 27/10/201f.

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