Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53073 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 53073 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARNIOLA ALESSANDRO nato il 22/07/1975 a FOGGIA

avverso la sentenza del 30/09/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari con provvedimento del 23 maggio
2016 dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da Carnioltu
Alessandro avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 30 settembre
2014, per tardività dell’impugnazione

difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 585, cod. proc. pen.
I 45 giorni per l’appello concessi al difensore dell’imputato devono
computarsi dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito
della motivazione. Nel caso in giudizio il difensore era legittimato ad
impugnare sino al 12 febbraio 2015 (sentenza del 30 settembre 2014,
indi dies a quo non computabile, oltre 60 giorni per il deposito della
motivazione). Nonostante l’imputato avesse ricevuto la notifica prima
della scadenza del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, poiché il termine per il difensore, e quindi
anche per l’imputato, ex art. 585, comma 2, lettera C, del coi proc. pen.
è di 45 giorni che iniziano a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni indicati
dal Tribunale per il deposito della motivazione, indi la scadenza è 12
febbraio 2015 (sentenza del 30 settembre 2014, con 60 giorni, non
computando il giorno iniziale, e con i 45 giorni al 12 febbraio 2015),
l’appello del 5 febbraio 2015, è, quindi, tempestivo.

2. Carnioli Giuseppe propone ricorso per Cassazione, a mezzo del

In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito
della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti
dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione
dell’impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato,
ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto
al termine predetto. (Sez. 6, n. 42785 del 25/10/2001 – dep.
28/11/2001, Blandino, Rv. 22042501).

la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per
entrambi il termine che scade per ultimo”.
Il reato ascritto al ricorrente (art. 718 e 719 cod. pen. accertato
tra il 7 e 1’8 ottobre 2009) è comunque prescritto per decorso dei termini
massimi di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161, cod. pen.
Conseguentemente la sentenza (con applicazione dell’art. 129
cod. proc. pen. – la sentenza di primo grado -) deve annullarsi senza
rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
estinto per prescrizione
Così deciso il 27/10/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Al

.AVA ‘LO

Infatti il comma 3, dell’art. 585 cod. proc. pen. prevede: “Quando

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