Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53070 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53070 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PIETRA FRANCESCO nato il 21/10/1978 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/10/2016, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 18/4/2016 dal Tribunale di Noia, con la quale Francesco La
Pietra era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 291-bis, d.P.R. n. 43
del 1973 e condannato alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e
33.334,00 euro di multa; allo stesso era contestato di aver detenuto nel
territorio dello Stato 3.607,98 kg. di tabacchi lavorati estero.

della pronuncia. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna con una
motivazione del tutto viziata, illogica e carente, nonché priva di adeguato
riscontro («Idea platonica che resta erroneamente ancorata al momento
metafisico»); i Giudici, peraltro, non avrebbero valutato la possibilità di
prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Quanto, infine, al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso meriterebbe di esser
sottoposto al controllo di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato.
3. Con riferimento, innanzitutto, alle prime tre doglianze, in tema di
responsabilità, osserva la Corte che le stesse risultano non solo del tutto astratte
e prive di qualsiasi collegamento con la vicenda a giudizio, ma anche

ex se

inammissibili; con l’atto di appello, infatti, il La Pietra aveva rinunciato ad ogni
censura o questione sul punto (quel che la sentenza evidenzia in modo esplicito),
limitando l’oggetto dell’impugnazione all’entità della pena, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche. La colpevolezza in ordine al delitto
contestato, pertanto, è ormai coperta da giudicato.
4. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, rileva il Collegio
che nessuna effettiva critica alla sentenza impugnata sembra invero ravvisabile;
il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il potere del Giudice di concedere
o meno le stesse attenuanti deve esser sottoposto al controllo di legittimità,
senza però specificare se l’esercizio di tale potere – nel caso di specie – sia
censurabile o meno, e per quali ragioni.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

2. Propone ricorso per cassazione il La Pietra, chiedendo l’annullamento

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017

Il Presidente

ammende.

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