Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5307 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5307 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDOLIA NICOLA N. IL 27/08/1972
avverso l’ordinanza n. 2224/2006 TRIBUNALE di PALERMO, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2012 il Tribunale di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da
Mendolia Nicola, volta a ottenere un nuovo provvedimento di cumulo delle pene
da espiare con applicazione del principio di cui all’art. 78 cod. pen. e con
detrazione dalla pena così ottenuta, pari ad anni trenta di reclusione, del periodo

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, che ha denunciato la non corretta applicazione del criterio
moderatore fissato dall’art. 78 cod. pen. e l’omesso rilievo del palese errore di
diritto incorso nella precedente ordinanza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. È pervenuta memoria del ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento
della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha osservato, a ragione della pronuncia di
inammissibilità, che identica richiesta aveva già formato oggetto di precedente
valutazione da parte dello stesso Giudice con ordinanza del 29 novembre 2009,
che con la nuova istanza non era stato prospettato alcun elemento nuovo e che
le contestazioni relative alla precedente ordinanza dovevano essere fatte valere
impugnando la stessa nelle forme e nei termini di legge.
Correttamente, dunque, è stata dichiarata inammissibile la domanda ai sensi
dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che traduce, nella materia
dell’esecuzione, il principio di preclusione, che, immanente nella nozione stessa
di procedimento, ha valore di presupposto impeditivo per ogni tipo di procedura.
Tale principio comporta che la decisione sulla domanda acquista stabilità in
relazione alle questioni dedotte e trattate, impedendo la reiterazione della stessa
domanda, salvo l’intervento di nuovi fattori, nella specie non dedotti, tali non
essendo le osservazioni difensive, generiche, non correlate alle ragioni
argomentate della decisione di inammissibilità e non pertinenti, nella insistenza
sulla tesi erronea, alla ratio decidendi.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
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di anni tre di reclusione a titolo di indulto.

del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

ammende.

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