Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53069 del 27/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53069 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOMO RITA nato il 01/05/1944 a NAPOLI
avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. la Corte di appello di Napoli con sentenza in epigrafe indicata
confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Santomo
Rita alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 600,00 di multa,
concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e
riqualificato il reato in quello ex art. 171 ter, comma 1, lettera C, I.
633/1941, imputata dei reati di cui agli art. 81 e 648, cod. pen. – capo A
commessi il 17 ottobre 2007.
2.
Santomo Rita ha presentato ricorso per Cassazione,
personalmente, con un unico motivo di ricorso: manifesta illogicità della
motivazione.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità, il ricorso invero non contiene reali motivi di critica
alla decisione impugnata, si limita solo a ritenerne illogica la motivazione,
ma non indica come, dove e perché.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/201g
Il Consigliere estensore
Il Presidente
– e 171 ter, comma 1, lettera D, e comma 2, lettera A, I. 633/1941;